TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE
Il termine lungo previsto dall'articolo 327 codice di procedura civile per le impugnazioni delle sentenze decorre dalla pubblicazione della sentenza e non è condizionato né dalla comunicazione del dispositivo della sentenza stessa né dalla presenza di vizi processuali che abbiano colpito il procedimento i quali rappresentano motivi di impugnazione della decisione da far valere proprio con lo strumento dell'impugnazione.
Conseguentemente è stato ritenuto irrilevante ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione dell'appello l’omissione dell'invio dell'avviso relativo alla fissazione della data d’udienza di discussione (C.
Cass. ord. numero 19112 del 6 settembre 2010).
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