Il termine per l’impugnazione delle delibere condominiali da parte del condomino assente decorre dalla data del recapito al suo indirizzo del verbale dell’assemblea

La contestazione di una delibera condominiale, da parte del condomino assente ai lavori dell'assemblea, va esperita con citazione notificata al condominio nel termine perentorio di 30 giorni. Infatti, il condomino assente che intende procedere in sede giudiziale per impugnare la delibera adottata dall'assemblea condominiale è innanzitutto obbligato a tentare preventivamente la conciliazione davanti ad un ente accreditato presso il Ministero della Giustizia. Solo in caso di mancato accordo in sede di conciliazione, la delibera può essere impugnata innanzi al giudice.

La comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale (30 giorni) di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni.

Più in particolare, per l’individuazione del momento di decorrenza del termine per l’impugnazione delle delibere condominiali, in capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell’avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacche’ soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione di conoscenza e non gia’ in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa.

In base al principio giuridico, appena qui sopra esposto, i giudici della Corte di cassazione hanno motivato la sentenza 16081/16.

8 Settembre 2016 · Giorgio Martini


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