L’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla data di cancellazione dell’impresa dall’apposito registro – Anche se l’attività è effettivamente cessata in epoca anteriore
Il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al Pubblico Ministero di dimostrare che l’attività è di fatto proseguita successivamente.
Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 17360/16.
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