Società fornitrici di informazioni commerciali – Tempi di conservazione dei dati negativi provenienti dai Tribunali per un imprenditore censito
Come è noto, esistono società che offrono informazioni commerciali consistenti nella valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, e nella segnalazione di eventuali rischi relativi ad operatori commerciali ed imprenditori. Si tratta, in particolare, delle società associate in ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito) e FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza).
Il codice deontologico sulle informazioni commerciali adottato nel 2016 dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, individua le adeguate garanzie e modalità di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalità di informazione commerciale.
I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell’erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l’interessato quale specifico soggetto censito (ad esempio un imprenditore o un manager), sia le persone fisiche o soggetti giuridici a lui legati da un punto di vista economico patrimoniale.
Il codice deontologico specifica, fra l’altro, i termini di conservazione dei dati giudiziari del soggetto censito (come quelli relativi ad un’eventuale condanna, ad esempio, per bancarotta fraudolenta, fallimenti o procedure concorsuali).
In particolare, le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento: decorso tale periodo, i dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati dal fornitore di informazioni commerciali solo quando risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito, nel qual caso, il trattamento potrà prolungarsi per un periodo massimo di 10 anni (sempre a decorrere dalla data di apertura del procedimento giudiziale).
Anche le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l’annotazione dell’avvenuta cancellazione.
10 Giugno 2018 · Marzia Ciunfrini
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Stai leggendo Società fornitrici di informazioni commerciali – Tempi di conservazione dei dati negativi provenienti dai Tribunali per un imprenditore censito • Autore Marzia Ciunfrini • Articolo pubblicato il giorno 10 Giugno 2018 • Ultima modifica effettuata il giorno 15 Ottobre 2019 • Classificato nelle categorie cattivi pagatori - informazioni pregiudizievoli dai tribunali e agenzia territorio, cattivi pagatori – crif eurisc centrale rischi intermediazione finanziaria, cattivi pagatori e centrali rischi - norme tempi di permanenza cancellazione e illegittimità segnalazione, cattivi pagatori elenchi experian, CRIF - Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .