TARSU ed omesso pagamento » Dopo quanto interviene la prescrizione?

TARSU ed omesso pagamento » La prescrizione?

Vorrei esporvi un quesito: ieri mi è stata notificata una cartella esattoriale per il mancato pagamento della TARSU relativa all'anno 2009.

Avrei bisogno di sapere da voi se la richiesta è prescritta.

La tassa rifiuti, come tutti i tributi locali, è un pagamento periodico

La TARSU, ovvero la tassa rifiuti, come tutti i tributi locali, è considerata pagamento periodico, quindi soggetta a prescrizione quinquennale.

Per cui, la tariffa per la nettezza urbana ha una sorta di scadenza chiamata appunto prescrizione: oltre un tot di anni non deve più essere pagata.

Gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

10 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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15 risposte a “TARSU ed omesso pagamento » Dopo quanto interviene la prescrizione?”

  1. Giorgio1962 ha detto:

    Negli ultimi dieci anni non ho mai pagato la tassa sui rifiuti per una piccola abitazione di proprietà di Treviso, nella errata convinzione che tenere la casa vuota e a disposizione, anche se con tutte le utenze attaccate ed il mobilio all’interno, mi esonerasse da quest’obbligo.

    Solo saltuariamente questa casa è stata utilizzata per ospitare amici e parenti. Questa casa è stata da me ereditata, appunto, una decina di anni fa, da un parente che, sino al decesso, ha sempre pagato, abitandoci. Da due anni a questa parte ho affittato l’appartamento con regolare contratto, registrato all’Agenzia delle Entrate ma, a tutt’oggi, non mi è arrivata alcuna cartella esattoriale. Nello scorso mese di luglio, inoltre, a Treviso città è entrato in funzione la raccolta porta a porta dei rifiuti, con la loro differenziazione in bidoni consegnati a chi era già “conosciuto” dalla società che li raccoglie (ovviamente a me non hanno consegnato nulla…).

    Sino alla fine dell’anno in corso riuscirò a smaltire i rifiuti, grazie a un conoscente che mi permette il conferimento nei suoi bidoni, ma tale soluzione è transitoria e perciò vorrei sanare la mia posizione, magari dall’inizio del 2015.

    Come posso fare per limitare al massimo le sanzioni che mi verranno applicate per gli ultimi 5 anni non prescritti? Come posso calcolare l’entità dell’importo che sarò costretto a versare? E’ ammessa la riduzione del pagamento se effettuato entro 5 giorni dalla notifica della cartella esattoriale emessa a seguito della mia “autodenuncia”?

    • La tariffa che le sarà applicata è quella corrispondente ed un numero di componenti del nucleo familiare pari ad uno per ogni mq. 52 (arrotondato per eccesso) di area calpestabile, laddove si intende per area calpestabile la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

      Una volta calcolato il tributo annuale dovuto nelle modalità sopra esposte, dovrà tener conto di una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, la cui misura dipende da quanto previsto nel regolamento comunale. Si tratta di sanzione riconducibile all’omessa dichiarazione è come tale applicabile ad una sola annualità.

      La sanzione è ridotta ad un terzo con l’acquiescenza, ovvero il pagamento del tributo nei termini previsti (60 giorni) in seguito ad accertamento o ad autodenuncia.

      Queste le linee guida per il controllo di quella che sarà la pretesa comunale, almeno nell’importo senza aggravio degli interessi.

  2. marco211 ha detto:

    Ok…tutto chiaro! GRAZIE MILLE! Le farò sapere!

    Buon weekend

  3. marco211 ha detto:

    Quindi io pagherò gli anni effettivi in cui non ho pagato la TARSU senza mora? E la multa per l’omessa denuncia su cui ci sarebbe uno sconto del 25% … mi sembra di aver capito…

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non ci sono interessi di mora, dal momento che non c’è stato un avviso di accertamento. La sanzione è riferita alla tassa complessivamente evasa nel triennio (dal 100% al 200% del dovuto). Alla sanzione viene applicato uno sconto del 75% (si paga un quarto della multa) qualora la dichiarazione venga presentata in ritardo oppure se si ottempera entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

      Ad esempio, se la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti annuali è pari a 200 euro/anno e se ipotizziamo l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale (100%), lei verrebbe a pagare 750 euro in tutto. Seicento per la tassa evasa nel triennio e 150 euro come sanzione (25% di 600 euro qualora le si applichi il minimo del 100%).

  4. marco211 ha detto:

    Capisco..quindi come Le chiedevo precedentemente: se dovessi andare in Comune lunedì, ponendo esempio,
    mi ritroverei a pagare quante annualità?e se ho capito bene ci sarebbe uno sconto del 25% se “accetto” l’errore senza contestare giusto?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Pagherà gli anni in cui ha occupato l’appartamento in affitto. Lo sconto è relativo alle sanzioni per l’omessa denuncia, non all’importo della tassa.

  5. marco211 ha detto:

    ..Io ho letto il regolamento relativo alla tassa rifiuti: “per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario…”..visto però che ho un 4+4 probabilmente non è identificato nel ambito dell’occasionale o saltuario…

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Sarebbe azzardato sostenere che un contratto di locazione 4+4 sia riconducibile ad una sistemazione logistica occasionale e/o saltuaria. Lei è soggetto passivo per il pagamento della tassa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

  6. marco211 ha detto:

    Grazie di avermi risposto,intanto.

    Quindi se io non la pago dal 2010 e vado lunedi in Comune pagherò il 2011 il 2012 e il 2013? Mi scusi ma la denuncia non avrebbe dovuto farla la padrona dell’appartamento? Ho letto inoltre il regolamento del mio comune e dice che in caso di affittuari non devono pagare loro la tassa ma il proprietario…non è mio onere allora? io ho un contratto 4+4 e pago anche gli oneri accessori…

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Probabilmente lei ha letto il regolamento relativo all’IMU. E’ onere del conduttore provvedere all’iscrizione negli elenchi per il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E questo obbligo non dipende dal comune di residenza.

  7. marco211 ha detto:

    Buongiorno, sono Marco. Abito un appartamento in affitto dal 2010 e non ho mai pagato la tassa rifiuti (tarsu et similia), pensando, per ignoranza che fosse inclusa nelle spese accessorie. Il contratto di locazione è regolarmente registrato al Comune..e anche per questo motivo pensavo che fosse onere del locatore la relativa denuncia al Comune per il rilevamento della suddetta tassa.

    Vorrei andare in Comune ad autodenuciarmi ma in che tipo di sanzioni incorro? Dopo quanto tale tassa non va più pagata?Permettono una dilazione? Se vi do tutti i dati dell’immobile possiamo dedurre approssimativamente il relativo debito? Vi prego datemi un consiglio!

    GRAZIE

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Tranquillo. Si pagano solo gli ultimi cinque anni di Tarsu, anche se si è omesso di pagarla dal secolo scorso.

      Le sanzioni possono essere abbattute se non si contesta la comunicazione dell’accertamento (acquiescenza).

      Se, tuttavia, la notte non ci dorme può recarsi all’ufficio tributi del comune in cui risiede e chiedere la dilazione del debito, invece di attendere che se ne accorgano (cosa che prima o poi avverrà).

      Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa.

      Come abbiamo già accennato, le sanzioni vengono ridotte se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento. In pratica, si paga il 25% entro sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento.

      Per conoscere l’importo della tassa la cosa più semplice da fare è rivolgersi a chi abita un appartamento della stessa tipologia situato in zona..

  8. Giorgio1962 ha detto:

    Nel 2007 ho ereditato la metà di un miniappartamento da un mio zio, che era sposato e senza figli. Dopo pochi mesi è morta anche la moglie, che però aveva delle sorelle, dalle quali ho acquistato la proprietà rimanente. Mio zio aveva sempre puntualmente pagato la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, cosa che non è stata più fatta dopo l’acquisizione da parte mia di tutta la proprietà. Ritenevo, sbagliando di grosso, che per il semplice fatto che la casa non fosse abitata non fossi tenuto al pagamento. Preciso che sino a due anni fa la casa è rimasta a disposizione, con i mobili all’interno, e con tutte le utenze attive, che nel frattempo avevo volturato a mio nome. E’ stata abitata saltuariamente da amici e parenti, ma mai locata. Dal mese di settembre 2012, però, le sue due stanze sono state locate con cedolare secca a due studenti, con due distinti contratti, regolarmente segnalati all’Agenzia delle Entrate. Alla data odierna non mi è stata recapitata alcuna cartella esattoriale. Preciso che da 10 anni ho la residenza insieme a mia moglie e ai miei figli in una casa molto più grande, ubicata allo stesso indirizzo e allo stesso numero civico del miniappartamento per il quale non ho mai pagato la TIA sino al 31.12.2012, e la Tares dall’1.1.2013. Alla fine del prossimo anno nella mia città inizierà la distribuzione dei secchi per la raccolta a porta a porta dei vari tipi di rifiuti, con fornitura d un set di bidoncini per ogni nucleo familiare. Ritengo quindi che, al massimo per la fine dell’anno prossimo, sarò “scoperto”. Come mi suggerite di comportarmi? Posso ravvedermi, e se si, come? Per quanti anni sarò tenuta a pagare a ritroso? Infine, come faccio a calcolare quanto dovrò versare, in modo da mettere da parte sin d’ora i soldi che occorreranno per pagare anche le sanzioni e gli interessi? Grazie a chi mi vorrà aiutare. Giorgio Vettorel

    • Si pagano gli ultimi cinque anni, con sanzioni che, in caso di acquiescenza, subiscono una rilevante riduzione. Ciò detto a lei la scelta se recarsi subito in Comune a “confessare” oppure attendere che venga “beccato”.

      Per avere un’idea di quanto occorrerà per sanare il quinquennio, può chiedere ai vicini che pagano per appartamenti simili al suo. Dovrà caricare sul tributo dovuto, così individuato, una sanzione del 200%, che, se paga subito, può essere ridotta approssimativamente ad un quarto.

      La misura annua degli interessi e’ determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

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