Tarsu e autotutela

Omessa denuncia al TARSU

Ho acquistato tramite asta pubblica due immobili categoria C/6 nell'ottobre 2008 ed omesso la denuncia ai fini TARSU.

Gli immobili sono totalmente inutilizzati e privi di qualsiasi allaccio alla rete elettrica, fognaria ed idrica.

Il comune in data 12/7/2012 mi ha inviato avviso di accertamento per omessa denuncia ai fini TARSU, comminando sia le sanzioni per omessa denuncia sia applicando tributo di destinazione 90 (depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico).

Se si trattasse di abitazione l'assenza di qualsiasi allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria comporterebbe non idoneità dell'immobile alla produzione di rifiuti( in quanto di fatto non utilizzabile) e quindi dovrebbe essere esente dalla TARSU.

Questo si può applicare per analogia agli immobili di categoria C/6? Se così fosse dovrebbe essere pagata la sola sanzione relativa all'omessa denuncia od anche il tributo derivante dall'attribuzione alla destinazione d'uso 90 (poichè in assenza di denuncia l'immobile non è esente)?

La sanzione per omessa denuncia andrà pagata anche per gli anni successivi?

E' possibile presentare istanza di autotutela per far presente la non utilizzabilità dell'immobile oppure occorre ricorrere alla perizia di un tecnico abilitato (geometra)? Nella perizia d'asta era già specificata l'assenza di qualsiasi impianto idrico, elettrico e fognario, sarebbe sufficiente allegare questa per l'esenzione dalla TARSU?

Istanza di autotutela al TARSU

E' sempre possibile presentare un'istanza in autotutela. Come suol dirsi, domandare è lecito, rispondere è cortesia ...

Nella categoria catastale C6 rientrano box o posti auto pertinenziali, autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico, stalle, scuderie e similia.

D'altra parte non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati stabilmente. Di solito quelli:

  1. adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per deposito di legna, carbone e simili;
  2. nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
  3. nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
  4. ricompresi nelle case coloniche, non destinati ad uso abitativo e utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola;

A me sembra che non ci sia alcuna corrispondenza fra le caratteristiche dei siti classificati in categoria catastale C6 e quelli esenti da TARSU. Anche per quanto attiene gli edifici di cui al punto 2, la chiusura al pubblico, a cui fa riferimento il codice 90, non esclude necessariamente la produzione di rifiuti. Forse, dopo l'acquisto in asta, sarebbe stato opportuno provvedere a modificare la destinazione d'uso.

Per quanto attiene le sanzioni esse andranno corrisposte per i sei anni antecedenti la data di notifica dell'avviso di accertamento. Nella fattispecie dalla data in cui è entrato in possesso degli immobili.

17 Settembre 2012 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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Una risposta a “Tarsu e autotutela”

  1. RICCARDO SAK ha detto:

    Sig. Simone la ringrazio molto per le sue precisazioni.

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