Tariffe professionali – le liberalizzazioni a tutela della concorrenza e del consumatore

Tariffe professionali - le liberalizzazioni a tutela della concorrenza e del consumatore

La sentenza numero 9358 della seconda sezione Civile della Cassazione, depositata il 17 aprile 2013, segna un altro importante punto a favore delle liberalizzazione delle tariffe professionali.

L'occasione per sancire fondamentali principi in tema di liberalizzazione delle tariffe professionali è stata offerta alla Corte Suprema dall'esame di legittimità di un procedimento disciplinare a carico di un notaio, accusato di aver stipulato moltissimi mutui, in numero superiore alla media degli altri notai dello stesso distretto, percependo compensi inferiori ai minimi previsti dalla tariffa professionale.

Gli ermellini hanno ribaltato la sentenza della Corte d’appello, mandando assolto il notaio, sotto il profilo della violazione del comma 2 dell'articolo 147 legge notarile numero 89/1913, secondo il quale l'illecita concorrenza rappresenta un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole.

Il decreto Bersani sulle liberalizzazioni

L'articolo 2 del decreto-legge numero 223 del 2006 (conversione del decreto Bersani sulle liberalizzazioni) prevede:

  1. l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime;
  2. l'adeguamento delle disposizioni deontologiche e dei codici di disciplina che contengono le prescrizioni sull'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e, in caso di mancato adeguamento, la nullità delle norme in contrasto con la libera concorrenza.

L'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe fisse, con la conseguente conformazione delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, mira a rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, rendendo possibile la libera concorrenza nel settore dei servizi professionali e garantendo agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.

Abrogazione delle tariffe minime - Nessuna eccezione per i notai

Ad avviso del Collegio, l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe fisse o minime riguarda la generalità delle professioni, senza eccezione alcuna; né la sua portata riformatrice - orientata alla tutela della concorrenza e ad offrire all'utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi (Corte cost., sentenza numero 443 del 2007) - può essere ridimensionata in ragione delle specificità dell'attività notarile.

In particolare, per i giudici di piazza Cavour, non può convenirsi, così come stabilito dal giudizio della Corte d'Appello, che, per l'attività notarile, la riduzione tariffaria costituirebbe un vulnus dell'ordine pubblico economico in quanto riguarderebbe prestazioni effettuate nell'esercizio di una funzione pubblica, in relazione alla quale non sarebbe ipotizzabile il regime di libera concorrenza.

L'orientamento della Corte di Giustizia europea in tema di attività notarili e libera concorrenza

Come ha chiarito anche la giurisprudenza della Corte di giustizia europea i notai, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza; e la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri.

Decreto legge 24 gennaio 2012 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Del resto, l'inserimento dell'attività notarile nel quadro dei servizi professionali ai quali si applica la disciplina della concorrenza è confermato dalla successiva evoluzione normativa, in particolare dal decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27.

Queste norme non solo non eccettuano i notai dalla prevista abrogazione delle tariffe regolamentate dagli ordini professionali e delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano a dette tariffe; ma, anche, introducono, accanto all'incremento del numero dei notai, ulteriori forme di concorrenza nei distretti, stabilendo, a modifica delle originarie disposizioni contenute nella legge notarile del 1913, che il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa (articolo 12).

26 Aprile 2013 · Ornella De Bellis


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