Taratura e preventiva segnalazione degli Autovelox – Tips and Tricks

In caso di contestazione circa l'affidabilità delle apparecchiature per il controllo elettronico della velocità (autovelox, tutor ecc.) il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura. Non spetta a chi impugna il verbale di accertamento fornire la prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.

Inoltre, la Pubblica Amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

Tale disposizione normativa non può essere considerata una norma la cui riscontrata inosservanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accertamento. Infatti L'articolo 142 del Codice della Strada dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Successivamente, il Ministero dei Trasporti, di concerto con quello dell'interno, con propri decreti attuativi ha previsto che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, aggiungendo anche che la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro chilometri.

Pertanto, la preventiva segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.

La validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è, in definitiva, subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata. Tale necessità, peraltro, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione: a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 1661/2019.

24 Gennaio 2019 · Giuseppe Pennuto




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