vademecum del protestato


Il pubblico registro dei protesti e la riabilitazione dei debitori protestati

18 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il Pubblico Registro dei Protesti e la riabilitazione dei debitori protestati I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l'atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio. Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell'attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente. La cancellazione del protesto La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi. La procedura prevede la compilazione di un'apposita istanza rivolta al presidente della competente camera [ ... leggi tutto » ]


Guida alla cancellazione dei protesti

18 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Quando può avvenire la cancellazione dal bollettino dei protesti nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (pagherò ) comprensiva degli interessi e delle spese maturate (che potrebbero comprendere quelle delle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore, precetto e pignoramento); nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell'articolo 17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si è pagato un protesto cambiario oltre l'anno suddetto); qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non è ovviamente necessario e può procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si siano accorti dell'errore). Gli scenari che si aprono di fronte al soggetto protestato potrebbe pagare tempestivamente (sia il debito originario che gli ulteriori gravami legati al protesto), prima che [ ... leggi tutto » ]


Il protesto dei titoli cambiari

17 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il protesto di un titolo cambiario (assegno o cambiale) Un titolo cambiario può essere un assegno, una cambiale, un vaglia cambiario (pagherò), un assegno circolare Il protesto è quell'operazione con la quale un titolo cambiario che prevede  il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in una data specifica certa, è consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (od ufficiale giudiziario, segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata - o in assenza dell'interessato - redige la “levata” del protesto, rendendo così il titolo esecutivo (al pari, cioè , di un decreto ingiuntivo). Da questa operazione ne consegue, per il protestato, di poter subire il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare. Il titolo protestato, infatti, ritorna - attraverso le banche - [ ... leggi tutto » ]


Protesto assegni e cambiali – procedure comuni

17 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Sospensione del protesto di assegni e cambiali La pubblicazione dei protesti di assegni e cambiali può essere sospesa solo in presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione. Accesso alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti Tutti possono accedere alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi 5 anni (L. 18.08.2000, numero 235). Per accedere alle notizie che non sono rilevabili in visura, è sufficiente che l'interessato inoltri all'ufficio Protesti della Camera di Commercio una richiesta di “accesso agli atti” (decreto ministeriale del 9 agosto 2000, numero 316). È importante precisare che con lo stesso procedimento si possono effettuare ricerche anche relativamente ai protesti levati e non ancora pubblicati, purché la richiesta venga presentata entro il primo giorno di ogni mese. Di seguito la modulistica prevista. Modulo di domanda (facsimile) per l'accesso [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto assegni per erronea o illegittima levata del protesto

17 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente. La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito. La richiesta di cancellazione per erronea levata del protesto  si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell'ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell'istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell'errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell'ufficiale levatore o del funzionario dell'istituto di credito, che esplicita l'errore commesso. La richiesta di cancellazione per illegittima  levata del protesto riguarda tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla legge. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le tipologie dei casi più frequenti: la levata del protesto avvenuta oltre i termini di [ ... leggi tutto » ]