vademecum del protestato


Riabilitazione da protesto assegno

3 Settembre 2016 - Rosaria Proietti


Nell'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e conseguente protesto, è possibile ottenere la riabilitazione decorso un anno dalla data di levata del protesto, effettuando entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione al pagamento dell'assegno protestato il cosiddetto pagamento tardivo che comprende, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi legali, una penale prevista del 10% dell'importo facciale e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente. Il debitore protestato che abbia così adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriori nel corso dell'anno successivo alla levata, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale territorialmente competente (quello con giurisdizione nel luogo ove è stato levato il protesto) su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con [ ... leggi tutto » ]


Protesto cambiali – esercitare il diritto a non essere inseriti nel rip

30 Agosto 2013 - Simone di Saintjust


Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti di cambiali levati nell'arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile presentare domanda di cancellazione dal tabulato entro il giorno 10 del mese successivo:  ciò consente di acquisire il diritto ad essere depennati dall'elenco dei protesti prima dell'inserimento nella banca dati del Registro Informatico dei Protesti. Ad esempio,  per protesti levatidal 27 dicembre al 26 gennaio, le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 febbraio. Per fare una domanda agli esperti vai al forum Per approfondimenti, accedi alle sezioni tematiche del blog [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso

28 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. La normativa vigente subordina il regresso, esercitatile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che [ ... leggi tutto » ]


Emissione di assegni a vuoto e archivio cai della banca d’italia

21 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Cosa comporta l'emissione di un assegno scoperto - sanzioni Cosa è un assegno a vuoto, cosa comporta l'emissione di assegni a vuoto e quali sono le sanzioni comminate dopo la depenalizzazione intervenuta con il decreto legislativo 507/99. Informazioni chiare e concise tali da consentire una scelta consapevole al lettore che si appresta a rilasciare un assegno senza avere la certezza che al momento della sua presentazione all'incasso vi sia la copertura adeguata. Definizione di assegno a vuoto Si definisce “assegno a vuoto” l'assegno emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l'ha emesso vi sia la provvista, ovvero l'ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell'assegno potrà agire contro il traente (colui che l'ha emesso), facendo valere l'assegno quale titolo esecutivo. Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l'emissione [ ... leggi tutto » ]


Il registro informatico dei protesti cambiari – un servizio delle camere di commercio

19 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il registro informatico dei protesti cambiari – un servizio delle Camere di Commercio Un importante e delicato servizio, svolto dalle Camere di commercio, certamente d'aiuto agli imprenditori, che se ne servono per evitare brutte sorprese nella scelta dei loro interlocutori d'affari, è la pubblicazione dei protesti cambiari. Sono evidenti i riflessi di questo servizio camerale sul credito, sul buon nome commerciale, sulla fede pubblica.Non vi è istituto di credito che prima di accordare un fido o un mutuo non assuma informazioni sull'eventuale esistenza di protesti a carico del richiedente. Competenze della Camera di commercio in materia di protesti La Camera di commercio, per la circoscrizione territoriale di competenza, nei termini previsti: riceve ed iscrive nel Registro Informatico gli Elenchi ufficiali dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali; riceve le istanze di cancellazione dal Registro Informatico e sulla base delle quote di accertamento, provvede sull'istanza stessa; gestisce l'accesso alle notizie del Registro [ ... leggi tutto » ]