società di recupero crediti - querela o segnalazione al Questore


Telefonate continue ed insistenti indirizzate al debitore inadempiente e provenienti da una società di recupero crediti? e’ sufficiente presentare una querela per molestie se si desidera davvero porre fine alla persecuzione

16 Agosto 2019 - Giovanni Napoletano


Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro (articolo 660 del codice penale). La norma punisce il recare molestia o disturbo alle persone: la condotta può manifestarsi in qualsiasi luogo, pubblico o privato, ed anche per mezzo del telefono, e consiste nell'oggettiva idoneità a molestare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. Per petulanza si intende ogni contegno di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà. Il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza 29292/2019 della Corte di cassazione, sezione penale, è scaturito proprio dalla querela presentata da un debitore il quale ha riferito che, a seguito dell'interruzione del contratto di fornitura di energia elettrica [ ... leggi tutto » ]


Le telefonate e gli sms degli addetti al recupero crediti possono integrare il reato di molestia o disturbo al debitore

30 Settembre 2016 - Lilla De Angelis


Abbiamo spesso invitato i debitori a rivolgersi all'Autorità giudiziaria con un esposto denuncia a fronte delle insistenti telefonate effettuate dagli addetti al recupero crediti che si reiterano nel tempo, anche dopo la chiara diffida verbale del debitore ad astenersene. Il diritto del debitore a non essere molestato via telefono, o attraverso SMS, poggia sull'articolo 660 del Codice penale che configura il reato di molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione si è spesso occupata di chiarire in dettaglio i termini di sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone. Fra le altre, la sentenza 2314/1992 (sezione penale) ribadisce che, ai fini della [ ... leggi tutto » ]


Visite domiciliari – l’agente di recupero crediti può essere costretto ad esibire, su richiesta, copia della licenza rilasciata dalla questura con l’elenco dei soggetti abilitati

8 Giugno 2016 - Ludmilla Karadzic


Per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale. In particolare, l'articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l'altro che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano. In sede di puntuale interpretazione della normativa vigente, la circolare diramata il 9 agosto 2012 dal Ministero [ ... leggi tutto » ]