cartella esattoriale - omesso pagamento e riscossione coattiva


Disposizioni sulla riscossione esattoriale – riferimenti normativi nel decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1 Settembre 2012 - Rosaria Proietti


Cartella esattoriale - Rateazione del pagamento L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. La rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata [ ... leggi tutto » ]