protesto - protesto assegni


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

21 Gennaio 2015 - Ludmilla Karadzic


Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto" Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”. Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro. Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più [ ... leggi tutto » ]


Traente impone all’istituto di credito di non pagare l’assegno » sussiste rischio di protesto

4 Settembre 2014 - Andrea Ricciardi


Nel caso in cui il traente imponga al proprio istituto di credito di non pagare un assegno bancario, esiste il pericolo di protesto. Pensateci due volte prima di ordinare alla vostra banca di non pagare un assegno già emesso. In questa fattispecie si rischia, infatti, di subire un protesto. Il pericolo sussiste anche se si ritiene che il soggetto a cui è stato consegnato il titolo non abbia più ragioni di credito nei confronti del traente. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 23077/14. A parere degli Ermellini il traente che, dopo aver emesso il titolo, ordini alla propria banca di non pagarlo più si assume il rischio del protesto: inoltre, se provvede a ritirare tutti i soldi dal conto o lo estingua del tutto è anche soggetto a una sanzione amministrativa. Questa prassi non può essere tollerata, sempre a detta dei Giudici Supremi, neanche dall'intento di prevenire [ ... leggi tutto » ]


Protesto di assegno rubato o smarrito – la denuncia non salva dalla segnalazione al rip

24 Agosto 2014 - Genny Manfredi


Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se: il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello; il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista; l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista. Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso. Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi: codice 34 - Assegno recante una firma [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile scoperto » protesto obbligato?

30 Marzo 2014 - Ludmilla Karadzic


Parte della giurisprudenza sulla tematica indicata nel titolo ritiene che il protesto è presupposto necessario dell'azione che si esercita contro gli obbligati in via di regresso e pertanto, quando l'assegno non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario (è sicuramente il caso degli assegni di importo superiore a mille euro, non trasferibili in base alle norme antiriciclaggio) la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (articolo 45, comma 2, regio decreto 21.12.1933, numero 1736). La levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, un dovere di protezione che le [ ... leggi tutto » ]