protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti)


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione cai se si paga entro 60 giorni

2 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni Se abbiamo emesso quello che si indica comunemente come assegno "a vuoto" o "scoperto", possiamo in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Eviteremo così le sanzioni pecuniarie e la revoca di sistema, che consiste nell'ulteriore divieto di emettere assegni. Cosa stabilisce la legge in merito al pagamento tardivo degli assegni scoperti La legge 386/1990, modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 507, stabilisce che non si procede all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ( “revoca di sistema” attraverso l'iscrizione nell'archivio informatizzato della CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) se - per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria [ ... leggi tutto » ]


Cambiale – guida alla cambiale

31 Luglio 2013 - Chiara Nicolai


Cambiale – guida alla cambiale La cambiale è un titolo di credito all'ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata. Può essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il pagherò o vaglia cambiario). La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (il traente) dà ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario). Il trattario può accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovrà essere pagato sia verso chi riceverà il documento dal primo creditore tramite girata. Chi ha dato l'ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l'accettazione che per il pagamento. Può esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilità per l'accettazione, ma non da quella per il pagamento (l'eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla). Ognuno [ ... leggi tutto » ]


Annotazione protesto cambiali per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Ai sensi dell'articolo 4 legge 12.02.1955, numero 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell'effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto - (cancellazione per riabilitazione)" Modulo (facsimile) di domanda (1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d'identità del medesimo. (2) Il versamento può essere effettuato [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali – istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione" La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un [ ... leggi tutto » ]


Cosa è il registro informatico dei protesti (r.i.p.)

24 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Il Registro Informatico dei Protesti, introdotto con legge 18 agosto 2000, numero 235, consente alle Camere di Commercio di provvedere alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco già effettuata dagli stessi enti ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, numero 77. Il Ministero delle Attività Produttive, attualmente Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale9 agosto 2000, numero 316, ha dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti, intendendo così assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale. Nel Registro sono iscritti i dati relativi a: protesti per mancato pagamento di assegni bancari, assegni postali, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari. Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione. Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. [ ... leggi tutto » ]