protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti)


Protesti – come procedere d’urgenza per la cancellazione

9 Giugno 2012 - Antonella Pedone


Procedura d'urgenza per la cancellazione dei protesti Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 della Legge numero 77/55 (come riformato dalla Legge numero 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP. nonchè sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo. Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio. Nel giudizio di legittimità la CCIAA soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato [ ... leggi tutto » ]


Elenco causali protesto assegni

26 Maggio 2012 - Roberto Petrella


Il protesto svolge una non trascurabile efficacia probatoria, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico che fa fede, dunque, fino a querela di falso, dell'avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento, nonché delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto. [ ... leggi tutto » ]


Il debitore ed il testo unico bancario

14 Marzo 2012 - Giovanni Napoletano


Il debitore ed il testo unico bancario » Ipoteca, parziale liberazione ed estinzione Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Così come non possono essere revocati pagamenti effettuati dal debitore fallito a fronte di crediti fondiari. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Il debitore ed il testo unico bancario » Decadenza dal beneficio del termine per ritardi nel pagamento delle rate con risoluzione del contratto di mutuo o di finanziamento La banca può invocare come causa di [ ... leggi tutto » ]


Carta prepagata ricaricabile con iban

11 Febbraio 2012 - Rosaria Proietti


Carta prepagata ricaricabile con IBAN - La nuova alternativa al conto corrente La carta prepagata ricaricabile con IBAN è una carta prepagata nominativa, ricaricabile, riservata alle persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano l'esigenza di effettuare le principali operazioni bancarie senza la necessità di aprire un conto corrente e senza dover sostenere alcun costo di emissione e di canone annuo. La carta prepagata ricaricabile con IBAN è munita di un proprio codice IBAN, viene emessa e consegnata direttamente dalla Banca al Cliente, anche non titolare di un conto corrente, ha validità sino alla data indicata sulla Carta stessa e viene rinnovata alla scadenza, salvo la facoltà di recesso da parte del Cliente che può essere esercitata in ogni momento senza alcun costo. La carta prepagata ricaricabile con IBAN quindi, permette di effettuare le principali operazioni bancarie in Italia ( operatività domestica) e all'estero quali, a titolo [ ... leggi tutto » ]


Debiti e recupero crediti – cose che succedono quando non si seguono le procedure consigliate

30 Gennaio 2012 - Chiara Nicolai


Debiti e recupero crediti – cose che succedono quando non si seguono le procedure consigliate Innanzitutto deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito. Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato. Le comunicazioni di trasferimento o affidamento in gestione del credito Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo. Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e personali fornite dal debitore. L'obbligo di informativa deve [ ... leggi tutto » ]