protesto e iscrizione in RIP (Registro Informatico dei Protesti)


Traente impone all’istituto di credito di non pagare l’assegno » sussiste rischio di protesto

4 Settembre 2014 - Andrea Ricciardi


Nel caso in cui il traente imponga al proprio istituto di credito di non pagare un assegno bancario, esiste il pericolo di protesto. Pensateci due volte prima di ordinare alla vostra banca di non pagare un assegno già emesso. In questa fattispecie si rischia, infatti, di subire un protesto. Il pericolo sussiste anche se si ritiene che il soggetto a cui è stato consegnato il titolo non abbia più ragioni di credito nei confronti del traente. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza 23077/14. A parere degli Ermellini il traente che, dopo aver emesso il titolo, ordini alla propria banca di non pagarlo più si assume il rischio del protesto: inoltre, se provvede a ritirare tutti i soldi dal conto o lo estingua del tutto è anche soggetto a una sanzione amministrativa. Questa prassi non può essere tollerata, sempre a detta dei Giudici Supremi, neanche dall'intento di prevenire [ ... leggi tutto » ]


L’illegittima levata del protesto determina un danno che va risarcito

1 Settembre 2014 - Ludmilla Karadzic


L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 17288/14. [ ... leggi tutto » ]


Pagamento in ritardo di cambiale

27 Agosto 2014 - Simone di Saintjust


Lei non è iscritta, in relazione alla cambiale insoluta, "all'albo dei cattivi pagatori", ma al registro telematico dei protesti. Per poter cancellare il protesto è necessario innanzitutto pagare la cambiale al creditore, compresi interessi e spese maturate, e successivamente presentare istanza di cancellazione del protesto alla CCIAA competente o direttamente alla cancelleria del Tribunale. Il problema è che l'istanza di cancellazione del protesto prevede la presentazione del titolo in originale, unitamente alle altre formalità, quindi lo smarrimento del titolo da parte del prenditore complica notevolmente la faccenda. Fortunatamente, una sentenza della Corte Costituzionale del 2005 sembra dare ragione al debitore che voglia cancellare il protesto anche in assenza del titolo in originale, ma credo che sarà opportuno, in questo caso, che Vi facciate assistere da un legale. In alternativa, il protesto viene cancellato d'ufficio decorsi 5 anni dalla levata. [ ... leggi tutto » ]


Protesto di assegno rubato o smarrito – la denuncia non salva dalla segnalazione al rip

24 Agosto 2014 - Genny Manfredi


Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se: il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello; il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista; l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista. Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso. Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi: codice 34 - Assegno recante una firma [ ... leggi tutto » ]


Cattivi pagatori e preavviso di segnalazione con posta ordinaria – non sempre illegittima l’iscrizione in centrale rischi

16 Giugno 2014 - Ludmilla Karadzic


Il preavviso di segnalazione di iscrizione in centrale rischi deve essere inviato con lettera raccomandata - la mancata osservanza di tale disposizione rende illegittima la segnalazione Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in una Centrale Rischi, sono due: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi. Tuttavia circa gli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di preavviso sussistono orientamenti diversi. Più specificatamente il Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario, sulla base dell'assunto che quello di preavviso è un obbligo ex lege che incombe sul segnalante e che l'adempimento di tale obbligo è condizione di legittimità della susseguente segnalazione del cliente in Centrale Rischi, ritiene che gravi sulla banca l'onere della prova di avervi adempiuto. Si precisa al riguardo che perché il preavviso adempia alle funzioni [ ... leggi tutto » ]