protesto cambiale


Vademecum del debitore – gestire in autonomia i rapporti con finanziarie e società di recupero crediti

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Innanzitutto il debitore deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione Innanzitutto il debitore deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito. Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato. La comunicazione di cessione o affidamento in gestione del credito Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuto trasferimento del credito (in gestione o cessione) per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo. Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali e [ ... leggi tutto » ]


Cambiali – data di scadenza e data di emissione

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Vale la data di scadenza signora Maria, data di scadenza non può essere posteriore di oltre cinque anni a quella di emissione. Per quanto riguarda i protesti ha fatto bingo anche da questo punto di vista. Le azioni cambiarie dirette si estinguono in tre anni dalla data di levata del protesto. Dunque, si potrebbe dire che lassù qualcuno la ama … Però attenzione. In linea teorica il protesto dell'ultima cambiale, a mio parere, ha un effetto interruttivo sui termini di prescrizione. La cambiale protestata - insieme alle altre cambiali non presentate all'incasso - potrebbe essere utilizzata per esercitare un'azione causale. Il creditore, cioè, potrebbe richiedere un decreto ingiuntivo entro dieci anni dalla data di protesto (la cambiale attesta un credito di tipo finanziario, non riconducibile ad una vendita rateale e quindi alla prescrizione quinquennale). Tuttavia, sarebbe irrazionale non procedere con un precetto avendo in mano una cambiale protestata, per poi [ ... leggi tutto » ]


Finanziaria che chiede cambiali al debitore

11 Agosto 2010 - Simone di Saintjust


Volevo un'informazione spero riusciate ad aiutarmi: tempo fa ho perso il lavoro e avevo una finanziaria in corso. Sono in arretrato di 6 bollettini.  Per questo la finanziaria mi ha contattato dicendomi che mi sarebbero venuti incontro ... questo mandandogli delle cambiali da 100 euro ma è normale oche una finanziaria per dei bollettini non pagati richieda delle cambiali? Dia pure uno sguardo agli articoli correlati. [ ... leggi tutto » ]


A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del tribunale di competenza

21 Marzo 2010 - Tullio Solinas


Salve a tutti, mi trovo a districarmi in una situazione causata soprattutto dalla mia legegrezza. Ho il protesto di n° 5 assegni bancari iscritti presso la CCIAA il 06/08/2009.  Di alcuni assegni ho la liberatoria datata 16/10/2009, di altri la liberatoria è datata 05/03/2010. Come posso fare per cancellare i protesti? Ringrazio sin da ora chi vorrà rispondermi!!! A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza. Il provvedimento di riabilitazione è concesso se vengono rispettate le seguenti condizioni: Dimostrando l'avvenuto pagamento del titolo protestato; Sia trascorso almeno 1 anno dalla levata del protesto; Non ci siano altri protesti nell'ultimo anno solare (esempio: un protesto del 12/05/2005 si potrà riabilitare dopo il 12/05/2006 se non ci sono altri titoli protestati in questo anno). Successivamente al provvedimento di riabilitazione è necessario [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto

30 Maggio 2009 - Ludmilla Karadzic


Il debitore che paga la cambiale entro 12 mesi dal protesto può chiedere la cancellazione dal RIP Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza. L'Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235). Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto - Modulo (facsimile) di domanda Cancellazione protesto cambiali [ ... leggi tutto » ]