protesto assegno


La constatazione equivalente di protesto

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


L'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, consente al portatore di un assegno bancario o postale, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare l'azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche nel caso in cui il mancato pagamento sia constatato con una dichiarazione della Stanza di compensazione della Banca d'Italia. La dichiarazione è resa dai capi delle Stanze di Roma e Milano, in qualità di pubblici ufficiali, su richiesta del trattario. I capi delle Stanze comunicano mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti" e trasmettono ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto al pagamento di una tariffa pari a 28,00 euro (IVA esclusa). [ ... leggi tutto » ]


Il creditore non può rifiutarsi di ricevere il pagamento dell’assegno comprensivo di interessi e spese di protesto

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Il creditore non può rifiutarsi di ricevere il pagamento dell'assegno (comprensivo di interessi e spese di protesto). Come può essere messo in mora il debitore, così può essere messo in mora il creditore. E' anche possibile aprire un deposito infruttifero vincolato a favore del creditore, il che attesta l'avvenuto pagamento e può surrogare la liberatoria. Con il protesto dell'assegno, che è titolo esecutivo, il creditore con un semplice precetto può avviare, nei confronti del debitore, azioni esecutive (pignoramento immobili, pignoramento stipendio, ecc…) La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Protesto di un assegno – la richiesta di liberatoria sottoscritta dal creditore

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


forse anche il Giudice di Pace adito riterrà ridondante la richiesta di liberatoria sottoscritta dal creditore, comunque soddisfatto in base alla documentazione emessa dalla banca trattaria. Ma l'articolo 8 comma 3 della legge Legge 386/90 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari - prescrive che: Articolo 8. - Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. Per evitare le problematiche che la vedono purtroppo coinvolta, il pagamento dell'importo relativo ad un assegno non pagato alla presentazione, viene effettuato tramite deposito infruttifero vincolato a favore del creditore. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda accedi ai forum. [ ... leggi tutto » ]


A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del tribunale di competenza

21 Marzo 2010 - Tullio Solinas


Salve a tutti, mi trovo a districarmi in una situazione causata soprattutto dalla mia legegrezza. Ho il protesto di n° 5 assegni bancari iscritti presso la CCIAA il 06/08/2009.  Di alcuni assegni ho la liberatoria datata 16/10/2009, di altri la liberatoria è datata 05/03/2010. Come posso fare per cancellare i protesti? Ringrazio sin da ora chi vorrà rispondermi!!! A differenza della cambiale, la levata di protesto di assegno bancario o postale comporta sempre la necessità di ottenere il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di competenza. Il provvedimento di riabilitazione è concesso se vengono rispettate le seguenti condizioni: Dimostrando l'avvenuto pagamento del titolo protestato; Sia trascorso almeno 1 anno dalla levata del protesto; Non ci siano altri protesti nell'ultimo anno solare (esempio: un protesto del 12/05/2005 si potrà riabilitare dopo il 12/05/2006 se non ci sono altri titoli protestati in questo anno). Successivamente al provvedimento di riabilitazione è necessario [ ... leggi tutto » ]


Protesto assegno e cai

7 Novembre 2008 - Ludmilla Karadzic


Salve vorrei sottoporvi la mia situazione, premetto che sono un commerciante, ho emesso un assegno il quale è stato protestato per mancanza di provvista il giorno 02/07/08. Mi arriva la comunicazione della banca in merito dandomi come termine ultimo di pagamento tardivo per evitare l'iscrizione al CAI il giorno 12/09/08. Effettuo il pagamento come da ricevuta in mio possesso il giorno 10/09/08 quindi in tempo. Tengo a precisare che l'impiegato allo sportello mi aveva rifiutato il pagamento tre giorni prima e che l'impiegata che ha seguito tutta la pratica era totalmente inesperta. Dopo di che pensavo di aver chiuso la cosa seguendo la legge.Invece il giorno 19/09/08 mi arriva dalla prefettura il verbale di contestazione riferito all'assegno sopra menzionato per la violazione dell'art 2 della legge 386/1990 ecc ecc. In prefettura ho presentato la ricevuta dell'avvenuto pagamento come difesa il giorno 03/10/2008. Poi mi sono fatto fare una visura personale [ ... leggi tutto » ]