prestiti


Il beneficiario di assegni bancari non è necessariamente un debitore

10 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Il sedicente creditore che pretenda la restituzione di somme date in prestito è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di prestito non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o di somme in denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione. In altre parole, quando un soggetto ammette di aver ricevuto una somma di denaro, negando, tuttavia, che ciò sia avvenuto a titolo di prestito, resta fermo, a carico del presunto creditore, l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo che ne imponga la restituzione. Tanto più che che per le donazioni di modico valore, aventi ad oggetto beni mobili, è sufficiente la consegna [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo e inadempimento del fornitore – la finanziaria deve rimborsare il consumatore

8 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Nei finanziamenti collegati al consumo, nel caso di grave inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Viene dunque attribuita rilevanza al collegamento negoziale intercorrente tra contratto di vendita e finanziamento finalizzato all'acquisto del bene compravenduto, con la conseguenza che la validità, l'efficacia o l'esecuzione dell'uno influisce sulla validità, efficacia o esecuzione dell'altro. Questo è l'orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2742 del [ ... leggi tutto » ]


Cessione del quinto per lavoratori precari

19 Aprile 2014 - Ornella De Bellis


La normativa ha riconosciuto anche ai lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, ecc., la facoltà di contrarre prestiti a fronte della cessione del quinto del compenso che abbia "carattere certo e continuativo". Per i soggetti in questione, la facoltà di contrarre prestiti a fronte della cessione del proprio compenso nei limiti del quinto è subordinata a due condizioni: che il loro rapporto di lavoro non sia di durata inferiore a dodici mesi; che il compenso pattuito abbia carattere certo e continuativo. In relazione al primo requisito, potrebbe porsi un problema di prova in ordine alla durata per quei contratti in cui la durata stessa non sia esplicitamente determinata dalle parti, ma semplicemente "determinabile" in quanto, per esempio, legati al raggiungimento di un risultato o al completamento di un'opera. In relazione al secondo aspetto deve dirsi che il requisito della certezza non sempre risulta agevolmente [ ... leggi tutto » ]


Riduzione della retribuzione ed effetti sulla cessione del quinto

19 Aprile 2014 - Simonetta Folliero


Qualunque vicenda che incida sulla misura della retribuzione può, in concreto, produrre effetti anche sulla cessione del quinto dello stipendio: si pensi, per esempio, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria o di una sospensione per illecito disciplinare che decurti la retribuzione, nonché ad ogni altra causa di riduzione dello stipendio derivante dalla sospensione del rapporto, come il ricorso alla cassa integrazione guadagni, quando interviene il provvedimento di sospensione, o l'assenza per malattia, qualora questa non sia coperta interamente dal datore di lavoro ma, in via principale, dall'istituto assicuratore, come nel caso degli operai. Qualora lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo del suo ammontare, il datore di lavoro potrà continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dalla società finanziaria. Esempio: stipendio [ ... leggi tutto » ]


Estinzione anticipata e rinnovo della cessione del quinto – regole

19 Aprile 2014 - Tullio Solinas


La legge non consente che sulla stessa retribuzione gravino più cessioni contemporaneamente. Al fine di limitare la reiterazione di cessioni, è inoltre previsto che il dipendente possa estinguere anticipatamente il residuo del debito contratto con l'istituto di credito mediante cessione dello stipendio, purchè siano trascorsi due anni dall'inizio della cessione stipulata per cinque anni oppure che siano trascorsi quattro anni, nel caso di cessione stipulata per dieci anni. Due sono le eccezioni al divieto: una prima eccezione è quella che consente di contrarre una nuova cessione di durata decennale anche prima che siano decorsi due anni dall'inizio di una precedente cessione quinquennale, a condizione che si tratti della prima cessione decennale, nell'arco della vita del dipendente e che la stessa sia destinata innanzitutto ad estinguere la precedente cessione quinquennale; una seconda eccezione è quella che consente al dipendente che abbia provveduto ad estinguere anticipatamente la precedente cessione, di stipulare un'altra [ ... leggi tutto » ]