pignoramento stipendio e pensione in presenza di ordine di pagamento diretto assegno mantenimento al terzo


Come il coniuge beneficiario può riscuotere coattivamente l’assegno di mantenimento dal coniuge obbligato inadempiente ex articolo 156 del codice civile, senza effettuare il pignoramento presso il datore di lavoro o l’inps

2 Gennaio 2018 - Ornella De Bellis


L'articolo 156 del codice civile stabilisce che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. In particolare, poi, l'articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. In conseguenza ad alcune sentenze della Corte Costituzionale (144/1983, 5/1987), gli effetti dell'articolo 156 del codice civile si applicano anche a favore dei figli di coniugi consensualmente separati nonché [ ... leggi tutto » ]