notifica degli atti - raccomandata informativa
La notifica di multe, accertamenti fiscali e cartelle esattoriali – ieri oggi e domani
Ci fu un tempo, tanto tempo fa, in cui le multe per infrazioni al codice della strada, gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali venivano notificati dai messi comunali, dagli agenti della polizia municipale, dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti (purché abilitati) incaricati da Equitalia. I più anziani ricorderanno, forse, quel foglietto misterioso, la relata (per i giovani che fossero interessati, alcuni musei conservano ancora i pochi esemplari ingialliti che è stato possibile ritrovare) in cui l'incaricato della notifica doveva indicare la data, l'ora e il luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna. Infatti, quando il destinatario risultava assente, perché magari si era recato a lavorare (a quel tempo, sembrerà strano, c'era ancora qualcuno che lavorava) il verbale di multa, l'accertamento fiscale o la cartella esattoriale potevano essere consegnati [ ... leggi tutto » ]
Notifica diretta via posta con consegna dell’atto al portiere » nessun obbligo di invio della raccomandata informativa
La normativa vigente (articolo 26 del dpr 602/1973) prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Con riferimento a tale modalità di notifica, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le [ ... leggi tutto » ]
Notifica diretta (semplificata) a mezzo posta di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali – se l’atto è consegnato al portiere non è necessaria la raccomandata informativa da spedire all’effettivo destinatario
Gli uffici dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate) ed il concessionario della riscossione (Equitalia) possono procedere alla notifica a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o il concessionario si sia avvalso di tale facoltà di notifica semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, anche con specifico riferimento ad un atto notificato a mezzo portiere per il quale non è necessaria la raccomandata informativa successivamente spedita all'effettivo destinatario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 della legge 890/82, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dpr 600/73 articolo [ ... leggi tutto » ]
Notifica del decreto ingiuntivo e del precetto – irreperibilità del debitore e vizi di nullità
La notifica di un decreto ingiuntivo o di un precetto richiede che l'ufficiale giudiziario indichi specificamente le ragioni di difficoltà materiale per cui non ha potuto procedere, descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del debitore nel luogo di residenza, dimora, o di domicilio, con conseguente illegittimità della notifica qualora la parte che procede non abbia usato l'ordinaria diligenza nell'individuare il luogo di residenza del debitore e manchi la prova che l'atto sia a questi pervenuto. Gli adempimenti previsti a cura dell'ufficiale giudiziario, nel caso in cui il destinatario risulti temporaneamente irreperibile sono, a pena di nullità: deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, ai fini della verifica del rispetto [ ... leggi tutto » ]
Notifica degli atti – quando il portiere dichiara di essere stato incaricato a riceverli
Come sappiamo, quando la notifica è effettuata a mani del portiere dello stabile, la relata deve rendere conto della preventiva ricerca di altre persone, conviventi o addette alla casa in cui risiede il destinatario. Inoltre, il destinatario deve essere successivamente informato, dell'avvenuta notifica, con raccomandata AR. Tuttavia se il portiere dichiara di essere stato incaricato espressamente dal destinatario a ricevere gli atti a lui indirizzati, allora vale una presunzione di sussistenza di tale incarico, e quindi il portiere viene considerato come addetto alla casa del destinatario. Ne consegue che, in tale circostanza, non è più necessaria la preventiva ricerca di altre persone conviventi con il destinatario, nè quest'ultimo deve essere successivamente informato dell'avvenuta notifica con raccomandata AR. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 332/15. [ ... leggi tutto » ]