notifica diretta degli atti tramite servizio postale


Notifica diretta della cartella esattoriale – equitalia deve fornire la prova della corrispondenza fra originale dell’atto e copia notificata

15 Maggio 2015 - Paolo Rastelli


Com'è noto la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la raccomandata è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto». Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall'agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Il fatto che a spedire il plico contenente la cartella esattoriale sia stata Equitalia, non attribuisce prova privilegiata della avvenuta notifica. Nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. Qualora il destinatario contesti il contenuto della busta spedita, l'onere della prova [ ... leggi tutto » ]


Notifica diretta della cartella esattoriale – valida anche se la firma sull’avviso di ricevimento non è intellegibile

23 Marzo 2015 - Paolo Rastelli


In tema di notifica a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessita di redigere un'apposita relata. Infatti la legge prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. L'ufficiale postale garantisce, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato dalla norma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o con [ ... leggi tutto » ]


Notifica diretta della cartella esattoriale – se effettuata in busta chiusa il destinatario può sempre eccepire un vizio di notifica

15 Febbraio 2015 - Paolo Rastelli


Notifica diretta della cartella esattoriale - Se effettuata in busta chiusa il destinatario può sempre eccepire un vizio di notifica Com'è noto, la cartella esattoriale può essere notificata con raccomandata A/R tramite invio diretto effettuato da Equitalia (o da un qualsiasi concessionario della riscossione in ambito locale). Se la cartella esattoriale viene inserita in una busta chiusa, tuttavia, la ricevuta di ritorno attesta solo che la busta è stata consegnata al destinatario (oppure ai soggetti abilitati a riceverla) ma non certifica l'integrità del documento che è in essa contenuto e nemmeno la corrispondenza tra l'originale e la copia notificata. Atteso che qualsiasi corrispondenza da inviare con raccomandata A/R viene pesata dall'impiegato delle poste, il destinatario non potrà sostenere di aver ricevuto una busta vuota, specie se il documento ricevuto si compone di più fogli. Ma, potrà sempre affermare di aver ricevuto un atto diverso da quello notificato rendendo viziata, di [ ... leggi tutto » ]


Cartella esattoriale di equitalia notificata a mezzo posta » l’anagrafe tributaria non prova il recapito

3 Novembre 2014 - Gennaro Andele


La prova della notifica, a mezzo posta, di una cartella esattoriale di Equitalia, non può pervenire dall'Anagrafe Tributaria. Gli atti tributari devono essere comunicati al contribuente nelle forme della notifica degli atti giudiziari. Di conseguenza, nel caso di notifica a mezzo posta, la prova dell'effettiva ricezione dell'atto è data dall'avviso di ricevimento. Tanto consente di escludere la possibilità di attestare l'avvenuta notifica con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all'avviso di ricevimento. In particolare, deve escludersi che la “prova legale” della ricezione dell'atto notificato possa essere fornita tramite i dati attinti dai registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria, quali l'Anagrafe tributaria. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento: l'attestazione non può evidentemente surrogare la forma tipica richiesta dalla legge (avviso di ricevimento). Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23213/14. Da ciò che si evince dalla pronuncia [ ... leggi tutto » ]


Notifica diretta a mezzo posta nelle mani del portiere – legittima anche senza aver verificato l’assenza del destinatario

2 Agosto 2014 - Marzia Ciunfrini


Con la notifica diretta mediante spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale, il notificante è abilitato a fare a meno dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale). Quindi, il notificante è tenuto a seguire le sole modalità di notifica semplificata (ovvero le norme concernenti il servizio postale ordinario) alle quali non si applicano le disposizioni concernenti le notifiche effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati). La notifica effettuata dall'agente postale a mani del portiere, senza accertare previamente l'assenza del destinatario o di altri soggetti abilitati a ricevere il plico e senza spedire la raccomandata con l'avviso di avvenuta notifica, e giacenza, al destinatario, è, pertanto, legittima. Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza numero 14196/14. [ ... leggi tutto » ]