notifica degli atti al coniuge


Notifica nulla se la cartella esattoriale viene consegnata presso il precedente indirizzo al coniuge separato del destinatario

22 Aprile 2019 - Paolo Rastelli


Nulla la notifica effettuata nel luogo di abitazione del destinatario nel suo Comune di residenza (come risultante dal certificato storico anagrafico), ma al precedente indirizzo di residenza anagrafica, immobile assegnato al coniuge in sede di separazione personale, mediante consegna a familiare convivente (nella fattispecie il coniuge separato). In pratica, la qualifica di convivente, anche se riportata nella relata di notifica, viene superata dalla prova contraria fornita dal destinatario che, dimostra che alla data della relata già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica. I giudici richiamano (sentenza 7830/2015) la giurisprudenza che ha già affermato la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione di quest’ultimo ma nell'abitazione del padre; al riguardo, la Corte ha condivisibilmente affermato che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di [ ... leggi tutto » ]


Legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata presso la residenza del debitore e non al domicilio fiscale trattandosi di procedura più garantista per il contribuente

1 Ottobre 2015 - Giorgio Valli


La disciplina delle notifica degli atti tributari (compresa la cartella esattoriale originata da mancato o insufficiente pagamento dei tributi) si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto. Tale disciplina è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notifica. Tuttavia, se la notifica viene effettuata presso la residenza anagrafica del debitore, nelle mani del coniuge convivente, ciò non comporta, in ogni caso, l'illegittimità della notifica dell'atto, trattandosi, comunque, di una procedura più [ ... leggi tutto » ]


Cartella esattoriale di equitalia: marito e moglie non si parlano? » basta che l’atto sia consegnato al coniuge del legittimo destinatario per rendere valida la notifica

31 Ottobre 2014 - Gennaro Andele


E' valida la notifica della cartella esattoriale di equitalia consegnata al coniuge dell'effettivo destinatario, anche se questi, per dimenticanza o di proposito, non avverte il legittimo ricevente. La cartella esattoriale è valida anche quando il coniuge non la consegna al contribuente. È sufficiente che la notifica sia avvenuta nell'indirizzo di residenza. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22928/14. Secondo quanto disposto dalla suddetta pronuncia, nell'ambito di un matrimonio, in cui i coniugi siano in conflitto o non si parlino più, la consegna della cartella esattoriale al convivente è ugualmente valida perché è sufficiente la notifica all'indirizzo di residenza. A parere degli Ermellini, infatti, qualora una cartella esattoriale sia destinata ad uno fra i due coniugi, ma a ritirarla non sia il legittimo ricevente che, volontariamente o distrattamente, non la consegni all'effettivo destinatario, la notifica si considera ugualmente perfezionata. Ciò, perché è sufficiente che l'atto sia stato consegnato [ ... leggi tutto » ]


Dichiarazione congiunta dei redditi » responsabilità solidale dei coniugi anche dopo separazione legale

9 Giugno 2013 - Giorgio Valli


La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, prevista dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, numero 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (Cassazione 9209/2011). Ai sensi dei commi terzo e quarto dunque dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977 numero 114, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi sia la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che la notifica degli accertamenti in rettifica - i quali vanno effettuati a nome di entrambi i coniugi - vanno eseguite nei confronti del marito. La legge 13 aprile 1977, numero 114, articolo 17, ha concesso [ ... leggi tutto » ]