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Notifica a mezzo posta ed omessa relata – nullità sanabile in caso di impugnazione

18 Settembre 2012 - Giorgio Valli


La relata di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato. Conseguentemente, se l'atto è ricevuto il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità [...], trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse . In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge (C.Cass. sent. numero 11350 del 5 luglio 2012). [ ... leggi tutto » ]


Nullità insanabile dell’atto successivo quando non preceduto dalla regolare notifica di quello presupposto

12 Settembre 2012 - Ludmilla Karadzic


Già con la sentenza delle Sezioni Unite numero 16412/2007, è stato sancito il principio secondo il quale l'omessa o irrituale notifica dell'atto “presupposto” comporta, di per sé, la nullità di quello “successivo”. Adesso, la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 14861 depositata lo scorso 5 settembre 2012, ribadisce la nullità della cartella esattoriale quando risulti viziata la notifica dell'atto presupposto, nella fattispecie un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Per i giudici di piazza Cavour, solo l'esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata prova il perfezionamento della notifica effettuata per posta dall'Agenzia delle entrate. Pertanto, nel caso in cui il contribuente lamenti di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento e l'Agenzia delle entrate non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento, l'atto impositivo, nella fattispecie la cartella di pagamento, non può ritenersi valido. Vale forse la pena di ricordare che stiamo affrontando il caso della [ ... leggi tutto » ]


Cartella esattoriale – spese di notifica e aggio per la riscossione

31 Maggio 2012 - Rosaria Proietti


Cartella esattoriale - Spese di notifica e maggiorazioni Le maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione è del 10% semestrale. Essa è fissata dall'articolo 27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione è diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione. Le spese di notifica sono invece disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 112/99 e possono essere modificate con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, così come modificate dalla legge 286/06. Vanno poi aggiunte tutte le spese derivanti dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva. Cartella esattoriale - Compensi della riscossione o aggio I compensi della riscossione (aggio) sono attualmente del 4,15% sugli importi iscritti a ruolo per pagamenti [ ... leggi tutto » ]


Elenco causali protesto assegni

26 Maggio 2012 - Roberto Petrella


Il protesto svolge una non trascurabile efficacia probatoria, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico che fa fede, dunque, fino a querela di falso, dell'avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento, nonché delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto. [ ... leggi tutto » ]


Il debitore ed il testo unico bancario

14 Marzo 2012 - Giovanni Napoletano


Il debitore ed il testo unico bancario » Ipoteca, parziale liberazione ed estinzione Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Così come non possono essere revocati pagamenti effettuati dal debitore fallito a fronte di crediti fondiari. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Il debitore ed il testo unico bancario » Decadenza dal beneficio del termine per ritardi nel pagamento delle rate con risoluzione del contratto di mutuo o di finanziamento La banca può invocare come causa di [ ... leggi tutto » ]