giratario o girante di assegno o cambiale


Assegno non protestabile – ricorrere per decreto ingiuntivo

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Può non tener conto dell'assegno e, se ha documenti che attestino la pretesa creditizia, può chiedere un decreto ingiuntivo. Se non ne ha e se l'importo dell'assegno è tale da giustificare le ingenti spese legali a cui andrà incontro, può giocarsi la carta di un procedimento giudiziale per azione di arricchimento. L'azione di arricchimento è quella fatta contro il traente o il girante per cercare di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore). Si tratta di un'azione la cui fattibilità è valutabile solo con l'aiuto di un legale, e che si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione di regresso. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Con gli assegni protestati la fattura è superflua per avviare azioni esecutive di recupero del credito

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Con gli assegni protestati, che sono titoli esecutivi, può attivare azioni di riscossione coattiva nei confronti del traente e degli eventuali giranti. Le bastano gli assegni protestati e non ha bisogno della fattura per ottenere un precetto. La fattura le sarebbe servita per poter richiedere al giudice un decreto ingiuntivo, qualora gli assegni non fossero stati protestati. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Cambiali – clausole senza spese e senza protesto

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Per essere considerato titolo esecutivo la cambiale deve essere presentata all'incasso nei termini. Se protestata o se il traente ha apposto la clausola “senza spese e senza protesto” può essere utilizzata per esercitare azione di regresso (verso giranti e/o avallanti). Altrimenti l'azione di escussione coattiva può essere esercitata solo verso il traente/emittente. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


La constatazione equivalente di protesto

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


L'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, consente al portatore di un assegno bancario o postale, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare l'azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche nel caso in cui il mancato pagamento sia constatato con una dichiarazione della Stanza di compensazione della Banca d'Italia. La dichiarazione è resa dai capi delle Stanze di Roma e Milano, in qualità di pubblici ufficiali, su richiesta del trattario. I capi delle Stanze comunicano mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti" e trasmettono ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Il rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto al pagamento di una tariffa pari a 28,00 euro (IVA esclusa). [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto

30 Maggio 2009 - Ludmilla Karadzic


Il debitore che paga la cambiale entro 12 mesi dal protesto può chiedere la cancellazione dal RIP Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza. L'Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235). Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto - Modulo (facsimile) di domanda Cancellazione protesto cambiali [ ... leggi tutto » ]