giratario o girante di assegno o cambiale


Cai centrale allarme interbancaria – la disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari scoperti

13 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


CAI Centrale Allarme Interbancaria – la disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari scoperti Per debiti derivanti da assegni a vuoto o scoperti oggi, per fortuna, non si va in galera ma, fino ad una decina di anni, fa non era così! Infatti, solo con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati connessi all'emissione di assegni a vuoto o scoperti. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 numero 386, esistevano due fattispecie di reato: a) l'emissione di assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario (cioè, la Banca) punibile con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno; b) l'emissione si assegni bancari senza provvista, sanzionato con una multa da 300 mila lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi. Ed allora caliamo la nostra "lente d'ingrandimento" su questo Decreto Legislativo che, senza alcun dubbio, ha rappresentato, per il nostro paese, un bel [ ... leggi tutto » ]


Assegno – i termini di presentazione

7 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


L'assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l'ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L'assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, [ ... leggi tutto » ]


Assegno circolare – deve essere incassato entro 30 giorni dalla data di emissione

5 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. Esso é pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. L'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente. L'assegno circolare è emesso direttamente dalla Banca a fronte della copertura certa disponibile sul conto, versata al momento dal cliente richiedente o da un terzo anche non titolare di un conto corrente. Deve contenere la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l'indicazione del beneficiario e della data e luogo nel quale l'assegno è emesso, nonchè la sottoscrizione della banca emittente. L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni [ ... leggi tutto » ]


Cambiale – guida alla cambiale

31 Luglio 2013 - Chiara Nicolai


Cambiale – guida alla cambiale La cambiale è un titolo di credito all'ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata. Può essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il pagherò o vaglia cambiario). La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (il traente) dà ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario). Il trattario può accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovrà essere pagato sia verso chi riceverà il documento dal primo creditore tramite girata. Chi ha dato l'ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l'accettazione che per il pagamento. Può esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilità per l'accettazione, ma non da quella per il pagamento (l'eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla). Ognuno [ ... leggi tutto » ]


Prescrizione e decadenza dei diritti – uno scadenzario per il debitore

20 Luglio 2013 - Chiara Nicolai


Differenze fra decadenza e prescrizione La prescrizione La prescrizione è un mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, articolo 2934 e seguenti). La decadenza La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, articolo 2964 e seguenti) Differenze fra decadenza e prescrizione In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, è stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione) E' importante sapere [ ... leggi tutto » ]