giratario o girante di assegno o cambiale


L’assegno è una promessa di pagamento che presume l’esistenza di un rapporto sottostante

18 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 del codice civile, comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione numero 8712 del 02/09/1998, Cassazione numero 18259 del 22/08/2006, Cassazione numero 19929 del 29/09/2011). Una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l'assegno andava a coprire altra causale. Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Sentenza numero 10574 del 09/05/2007). [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso

28 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. La normativa vigente subordina il regresso, esercitatile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che [ ... leggi tutto » ]


Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare

25 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Assegno sbarrato sulla facciata anteriore Quando l'assegno bancario presenta sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore, l'assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un'altra Banca. L'assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l'assegno può esser pagato alla banca indicata (articolo 40 regio decreto 1736/33). Assegno - Cosa comporta la clausola di non trasferibilità L'assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l'assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l'incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l'assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. Al fine [ ... leggi tutto » ]


Assegno bancario – girate e protesto

15 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l'importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l'incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare. [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali prima della pubblicazione sul registro informatico dei protesti

15 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Cancellazione protesto cambiali prima della pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti E' possibile acquisire il diritto ad essere depennati dall'elenco dei protesti prima dell'inserimento nella banca dati del RIP. Infatti, per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti levati nell'arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, si può presentare domanda di cancellazione dal tabulato, entro il giorno 10 del mese seguente: ad esempio, per protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 agosto. Richiesta di cancellazione protesti dal registro informatico dei protesti per pagamento effettuato entro i dodici mesi dalla levata del protesto Di seguito, il facsimile di una richiesta di cancellazione protesti dal registro informatico dei protesti per pagamento effettuato entro i dodici mesi dalla levata del protesto (foglio 1). Segue il facsimile di una richiesta di [ ... leggi tutto » ]