giratario o girante di assegno o cambiale


Assegno scoperto – in assenza di giranti il protesto è legittimo ma l’omessa levata non comporta il risarcimento danni per il beneficiario

14 Settembre 2014 - Simonetta Folliero


Il protesto dell'assegno quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti Il protesto, quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all'esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l'efficacia dell'atto pubblico, onde dare a tali soggetti "certezza" circa l'effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità. Questa finalità non è tuttavia esclusiva: la pubblicazione nel registro informatico dei protesti, ad esempio, è un obbligo la cui previsione normativa nulla ha a che vedere con la tutela dell'interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo. Ed è quindi indubbio che la levata del protesto di un assegno scoperto, anche in mancanza di giranti obbligati in via [ ... leggi tutto » ]


L’ordine di non pagare l’assegno ha efficacia solo dopo la scadenza del termine di presentazione

21 Luglio 2014 - Simonetta Folliero


L'assegno è un titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: otto giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; quindici giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui è stato emesso L'assegno, anche se non presentato nei termini, rappresenta sempre un titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno). Decorsi i termini di presentazione indicati in apertura dell'articolo, tuttavia, in caso di mancato pagamento per mancanza di fondi, il beneficiario non può più agire nei confronti degli eventuali giranti per ottenere la somma indicata nell'assegno. Inoltre, solo dopo che siano spirati i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno) può dare l'ordine al trattario (Banca o Posta) di non pagare l'assegno e può [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile pagato a soggetto diverso dal beneficiario

30 Maggio 2014 - Simonetta Folliero


Assegno non trasferibile pagato a soggetto diverso dal beneficiario - la banca deve effettuare nuovo pagamento a beneficiario Come è noto, la legge assegni precisa che la banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde del pagamento. Per giurisprudenza consolidata, ove la banca girataria per incasso di assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente (ad esempio, un fiduciario) essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo beneficiario. Infatti, per poter essere pagato a persona diversa dal beneficiario, l'assegno non trasferibile deve presentare il mandato all'incasso apposto sul titolo stesso, con l'indicazione del soggetto e della sua qualità di rappresentante del beneficiario. Assegno non trasferibile - l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende al pagamento effettuato a soggetto diverso dal destinatario È, infine, la presunzione [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile scoperto » protesto obbligato?

30 Marzo 2014 - Ludmilla Karadzic


Parte della giurisprudenza sulla tematica indicata nel titolo ritiene che il protesto è presupposto necessario dell'azione che si esercita contro gli obbligati in via di regresso e pertanto, quando l'assegno non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario (è sicuramente il caso degli assegni di importo superiore a mille euro, non trasferibili in base alle norme antiriciclaggio) la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (articolo 45, comma 2, regio decreto 21.12.1933, numero 1736). La levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, un dovere di protezione che le [ ... leggi tutto » ]


Assegno emesso su conto corrente intestato alla società – la banca deve prestare attenzione alle girate dell’amministratore

19 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


La sottoscrizione di girata di un assegno deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, sicché in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno quando l'assegno sia stato emesso o girato da un soggetto giuridico richiedendosi anche, in questo caso, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non debba necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da rendere esplicito un collegamento tra il firmatario ed il soggetto giuridico. Solo in questo modo non vi saranno dubbi sul fatto che l'assegno è stato emesso (o girato) dal sottoscrittore in nome e per conto del soggetto giuridico. In base a questi principi la giurisprudenza ha affermato che incorre in responsabilità per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione [ ... leggi tutto » ]