eredità - azione revocatoria rinuncia eredità


Rinuncia all’eredità – formazione dell’inventario

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Il notaio vi avrà certamente informate che sua madre deve formare l'inventario dei beni del defunto, di cui è in possesso, entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione, decorso il quale verrà considerata erede. Poi, dopo aver formato l'inventario, sua madre ha altri 40 giorni per decidere se accettare o meno con beneficio di inventario, se rinunciare, se accettare in modo puro e semplice. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Quando il creditore può accettare l’eredità in nome e per conto del debitore rinunciante

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Purtroppo Giancarlo, sul suo debito non è invocabile alcuna prescrizione, dato che prima del 31 dicembre 2010 una finanziaria (cui è stato evidentemente ceduto il credito garantito dalla sua fideiussione) le ha chiesto di regolarizzare la sua posizione. Qualsiasi donazione dei beni di proprietà ad opera di un debitore può essere revocata dal giudice se il creditore riesce a provare (e in alcuni casi non è poi così difficile) che la donazione aveva lo scopo di evitare l'escussione forzata del debito. Suo figlio erediterà (di qui a 100 anni) anche i suoi eventuali debiti. Potrà comunque rinunciare all'eredità. Lei non può non rinunciare all'eredità di sua madre. Infatti, i creditori dei chiamati all'eredità - che abbiano rinunciato - possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei [ ... leggi tutto » ]


Volevo porle alcune domande in merito ad un caso di fallimento di un azienda con conseguente richiesta di risarcimento danni dalla parte lesa

25 Settembre 2008 - Loredana Pavolini


Volevo porle alcune domande in merito ad un caso di fallimento di un azienda con conseguente richiesta di risarcimento danni dalla parte lesa. Premettendo che è stata fatta la rinuncia all'eredità. - è possibile che, rinunciando all'eredità del defunto che ha prodotto i debiti possano comunque chiedere somme di denaro o pignorare i beni degli eredi rinunciatari? - è possibile che il giudice non valuti il documento che attesta l'effettiva rinuncia da parte degli eredi e permetta il pignoramento dei beni? - è possibile che l'avvocato della parte lesa possa entrare in casa degli eredi rinunciatari insieme all'ufficiale giudiziario per scegliere i beni da pignorare, nonostante ci sia il foglio che attesta l'effettiva rinuncia all'eredità? La ringrazio anticipatamente Cordiali saluti, Sergio da Cagliari Commento di Sergio | Giovedì, 25 Settembre 2008 Innanzitutto di che tipo di società stiamo parlando ? Società di persone, società di capitali, società di fatto, ditta [ ... leggi tutto » ]