eredità - azione revocatoria rinuncia eredità


Rinuncia eredità con beneficio di inventario – i creditori possono chiedere di abbreviare il termine decennale per l’accettazione

25 Agosto 2012 - Rosaria Proietti


A tutela dei creditori del de cuius e a tutela dei creditori nei confronti del chiamato all'eredità che accetta con beneficio di inventario, la legge mette a disposizione uno strumento molto efficace, il cui scopo è quello di abbreviare il termine decennale per l'accettazione. L'articolo 481 del codice civile può prevedere la fissazione di un termine perentorio per l'accettazione, più breve di quello decennale. Chiunque vi abbia interesse, infatti, può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (actio interrogatoria). Trascorso questo termine, senza che il chiamato all'eredità, che ha accettato con beneficio di inventario, abbia reso la dichiarazione, egli perde il diritto di accettare. [ ... leggi tutto » ]


Debiti ereditari e beneficio di inventario

13 Maggio 2012 - Antonella Pedone


Il beneficio di inventario consente all'erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Il "beneficio di inventario" è un istituto che consente all'erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile). Questo istituto è opportuno nei casi in cui l'erede (o meglio il "chiamato" all'eredità) non sappia, al momento dell'apertura della successione, l'esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto. Se - infatti - i debiti si rivelassero superiori al valore dell'eredità, l'erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali. Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con il patrimonio del de cuius. All'estinzione del pagamento di questi, l'erede potrà acquisire l'eventuale asse patrimoniale residuo. Pertanto, con il beneficio di inventario l'erede non è tenuto al pagamento [ ... leggi tutto » ]


Revocatoria di atti del debitore » prescrizione

4 Novembre 2011 - Simone di Saintjust


L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto del debitore presumibilmente finalizzato a sottrarre il proprio patrimonio dalle procedure di escussione coattiva esperibili dal creditore. Trascorsi i cinque anni dalla data dell'atto, il creditore non può più ottenere la dichiarazione di inefficacia, anche se dimostra che l'atto era unicamente finalizzato a sottrarre il patrimonio del debitore dalle procedure di riscossione coattiva da lui proponibili. Prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare Sono suscettibili di azione revocatoria, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:  gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori [ ... leggi tutto » ]


Azione revocatoria di atti posti in essere dal debitore

4 Novembre 2011 - Ornella De Bellis


Cosa vuol dire esercitare azione revocatoria degli atti del debitore L'azione revocatoria è regolata dagli articoli 2091 e seguenti del codice civile e dalla legge fallimentare. Cosa vuol dire esercitare azione revocatoria Il creditore esercita azione revocatoria degli atti posti in essere dal debitore quando riesce a farli dichiarare inefficaci nei suoi confronti, dimostrando che tali atti sono unicamente finalizzati a sottrarre il patrimonio del debitore dalle procedure di riscossione coattiva. Le condizioni affinchè possa essere esercitata azione revocatoria Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; che, inoltre, trattandosi di atto a titolo [ ... leggi tutto » ]


Debiti ed eredità immobiliare

18 Febbraio 2011 - Simone di Saintjust


Ho molti debiti con equitalia, nel 2005 mia madre è morta nel settembre 2005 e ha lasciato il 50% di quota dell'appartamento di proprietà da dividere con mio padre e mio fratello. Io avendo i debiti feci la rinuncia a favore delle figlie nel settembre 2006. Poi nel 2009 è venuto a mancare pure mio padre e quindi quel 67% del padre da dividere con mio fratello l'ho ancora ripassato con rinuncia alle figlie, tanto che oggi mio fratello ha il 50% e le 2 figlie il 25% ciascuna. Ho saputo però che possono impugnare la rinuncia nei 5 anni e togliere il tutto alle figlie. Ora vi chiedo, ma se non succede niente in questi 7 mesi i 5 anni della rinuncia della parte di madre son passati, e allora non possono più prendere niente di quella parte? Ad oggi invece possono prendermi tutto e vendere anche se il [ ... leggi tutto » ]