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La decadenza dal beneficio del termine (dbt) nel contratto di mutuo

28 Febbraio 2020 - Chiara Nicolai


Volevo sapere cosa vuol dire nello specifico la seguente condizione del capitolato del mutuo: Articolo 1 » Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile - alle quali vanno equiparati eventi tali da incidere sostanzialmente in senso negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Mutuataria, nonché la circostanza che la Parte Mutuataria stessa o uno dei garanti subisca protesti, procedimenti concorsuali, conservativi, esecutivi o ipoteche giudiziali – la Banca potrà far decadere la Parte Mutuataria dal beneficio del termine, ai sensi del medesimo articolo. Un soggetto richiede un mutuo ipotecario per l'acquisto di una casa: la banca glielo concede dopo che il mutuatario ha offerto garanzie come una busta paga e ha dimostrato di essere, ad esempio, proprietario di una altro bene immobile. Ottenuto il prestito ipotecario il debitore si licenzia, oppure vende l'immobile (in un contesto di mercato con prezzi in discesa) [ ... leggi tutto » ]


Mutui e prestiti – il perverso meccanismo di accumulo dei ritardi nel pagamento delle rate e la comunicazione di decadenza del beneficio del termine

4 Giugno 2018 - Piero Ciottoli


Come è noto, l'articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), stabilisce che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. La risoluzione del contratto comporta la Decadenza del Beneficio del Termine, ovvero l'obbligo, per il debitore, di corrispondere l'importo del debito residuo in un'unica soluzione e non attraverso il pagamento rateale. Se non si adempie, nel caso di contratti di mutuo ipotecario, la banca avvia la procedura di espropriazione dell'immobile ipotecato. L'esperienza maturata nel Forum, ci ha portato spesso a leggere la seguente tipologia di ragionamento: salto due rate, ma dal mese successivo rientro in carreggiata pagando puntualmente la rata successiva. In [ ... leggi tutto » ]


Le nuove regole di espropriazione della casa acquistata con mutuo ipotecario per inadempimento nel pagamento delle rate

3 Marzo 2016 - Giorgio Martini


Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° luglio 2016, in caso di inadempimento al pagamento delle rate da parte del debitore e alla conseguente richiesta di restituzione del capitale residuo in un'unica soluzione (decadenza dal beneficio del termine), la banca potrà trasferire la proprietà dell'immobile sottoposto a vincolo ipotecario senza dover sottostare alle procedure giudiziali previste per l'esproprio immobiliare. Costituirà inadempimento del consumatore il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili. Non costituiranno inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto. In particolare, la banca non può invocare, come inadempimento del consumatore per l'applicazione della clausola di patto commissorio, il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, laddove si intenda ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Il contratto di mutuo conterrà una clausola (cosiddetta patto marciano) in [ ... leggi tutto » ]


Sospensione della quota capitale dei prestiti erogati nell’ambito del credito al consumo e dei mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale

13 Giugno 2015 - Giovanni Napoletano


Sospensione rate per crediti erogati alle famiglie L'accordo siglato da Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni di consumatori prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo. In particolare, entro il 31 dicembre 2017 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si [ ... leggi tutto » ]


Omesso o ritardato versamento delle rate e risoluzione del contratto di mutuo

5 Marzo 2015 - Stefano Iambrenghi


Com'è noto, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un'unica soluzione. La risoluzione dei contratto del mutuo ipotecario conseguente alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine ed alla notifica dell'atto di precetto obbliga, pertanto, il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta. Inoltre, sul credito così determinato, vanno corrisposti al creditore gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale. Questa la decisione dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza [ ... leggi tutto » ]