debiti pignoramento - ufficiale giudiziario


Pignoramento dell’ufficiale giudiziario e lista dei beni in comodato

10 Febbraio 2012 - Rosaria Proietti


Pignoramento - la lista dei beni in comodato è valida? Ho subito un pignoramento e all'arrivo dell'ufficiale giudiziario ho esibito lista dei beni in comodato regolarmente registrata all'ufficio delle entrate il 14 ottobre 2011. L'ufficiale giudiziario mi dice che non può tenerne conto perché la sentenza porta la data del 29 settembre 2011. E' vero, ma è anche vero che tale sentenza, è stata munita di formula esecutiva in data 18 ottobre 2011. Quindi la data certa quale è ? Quella della sentenza o quella della formula esecutiva? Ho sentito un mio amico legale che secondo lui è quella della formula esecutiva...è vero? Fosse così allora la lista dei beni in comodato sarebbe valida. Pignoramento - La lista ha la piena validità Il creditore che intende esercitare i propri diritti sulla base di un titolo giudiziale deve richiedere copia del titolo esecutivo, ovvero copia della sentenza con apposizione della formula esecutiva, [ ... leggi tutto » ]


Presunzione legale di proprietà – opposizione del terzo agli atti esecutivi

24 Gennaio 2012 - Loredana Pavolini


Tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore, si presumono di appartenenza del debitore (Cass., 29 agosto 1994, numero 7564; Cass., 11 aprile 1986,n. 2553). Trattasi di presunzione iuris tantum che potrà essere vinta dal terzo che si assuma proprietario dei beni pignorati attraverso il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione (vedi articoli 619 seguenti codice di procedura civile), ferme le limitazioni alla prova testimoniale previste da questo particolare mezzo di opposizione (vedi articolo 621 codice di procedura civile). Questa presunzione opera nei riguardi di qualsiasi persona convivente con il debitore, compresi i familiari e lo stesso coniuge, restando irrilevante il fatto che ambedue i coniugi abbiano optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni (Cass., 16 aprile 1984, numero  ART. 513 CODICE DI PROCEDURA CIVILE 170 2459, Giur. it. 1985, I, 1, 971). E' opportuno osservare che i limiti alla possibilità di utilizzo da parte del terzo della prova [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento beni in casa

31 Marzo 2011 - Simone di Saintjust


Buongiorno a tutti e grazie anticipatamente per le risposte, temendo che prima o poi mi arriverà a casa l'ufficiale giudiziario e siccome la casa in cui vivo è di proprietà di mia moglie che gli è stata donata da i suoi genitori e tutto l'arredamento era di mia suocera e purtroppo non troviamo le fatture di tutto. Ho depositato all'ufficio entrate una documentazione con foto e descrizione di tutti i beni che sono di mia suocera, (al 99% è vero) chiedo se questa documentazione può essere valida. Grazie No. Servono documenti certi ed opponibili a terzi, come fatture d'acquisto, o contratti debitamente registrati presso l'ufficio del registro. E' da dire che, se in favore del debitore, gli atti dispositivi dei beni devono risalire a data antecedente l'accensione dei debiti, onde evitare possibile quanto ipotetica azione revocatoria da parte del creditore. Tenete comunque presente che esistono dei beni impignorabili (il letto, [ ... leggi tutto » ]


Con la notifica del precetto ogni momento è buono per ricevere la visita dell'ufficiale giudiziario 

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Se le hanno notificato il precetto, l'ufficiale giudiziario può presentarsi da un momento all'altro. L'ufficiale giudiziario verrà nella residenza attuale. Gli accordi stragiudiziali si fanno anche sul 10% dell'importo. Tutto dipende da quanto si ha da perdere nelle procedure giudiziali. Per quanto riguarda l'importo richiesto dall'agenzia delle entrate, non hanno alcun valore eventuali patti stipulati con terzi. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Per l’ufficiale giudiziario tutto quanto presente nell’appartamento in cui risiede il debitore è pignorabile

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Per l'Ufficiale Giudiziario, tutto quanto presente nell'appartamento in cui risiede il debitore è pignorabile, a meno che l'effettivo proprietario non riesca a produrre fattura nominativa dell'acquisto del singolo bene. Per risolvere il problema esistono diverse soluzioni. Una soluzione potrebbe consistere nella sottoscrizione di un contratto di locazione dell'appartamento ammobiliato (con allegato inventario di arredi ed elettrodomestici concessi in comodato d'uso). Il contratto va, naturalmente, registrato. In alternativa, prima che il debitore vi fissi la residenza, l'ospite può anche incaricare un tecnico (eventualmente un CTU del tribunale) per una perizia asseverata dalla quale si evinca lo stato dei luoghi alla data, producendo altresì un elenco dettagliato di quanto contenuto nell'appartamento. Ancora, è possibile ottenere (la soluzione è fattibile quando il debitore non abbia vincoli di parentela con l'ospite) la registrazione in anagrafe di una scheda individuale per l'ospitato debitore. L'ospite e l'ospitato possono motivare la richiesta in ragione dell'instaurarsi, presso l'unità [ ... leggi tutto » ]