debiti in sofferenza


Legittima la segnalazione in centrale rischi se dopo il pagamento in ritardo delle rate pregresse il debitore rifiuta di regolare l’adempimento delle rate in scadenza tramite rapporto interbancario diretto

19 Marzo 2016 - Giovanni Napoletano


L'appostazione a sofferenza di una posizione debitoria implica una valutazione da parte della banca inerente la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. Tanto premesso, ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità del credito o a quello dell'insolvenza fallimentare. Il cosiddetto modulo RID ovvero Rapporto Interbancario Diretto, consiste nell'autorizzazione del cliente, attuata mediante apposito modulo, alla banca ad operare un determinato addebito periodico a carico del proprio conto corrente. Si tratta di ordini di pagamento impartiti dal cliente per svariate esigenze dei commerci, nell'ambito di rapporti interbancari diretti, in cui si pone, da una parte, la [ ... leggi tutto » ]


Segnalazione alla centrale rischi di un credito in sofferenza – quando è legittima e quando determina il risarcimento del danno

11 Luglio 2014 - Ornella De Bellis


Ai fini dell'obbligo di segnalazione in centrale rischi che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come grave difficoltà economica. La segnalazione di una posizione in sofferenza, inoltre, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Quando queste indicazioni non vengono rispettate, la segnalazione del debitore alla centrale rischi per credito in sofferenza è illegittima e al debitore segnalato vanno risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, [ ... leggi tutto » ]


Accordo a saldo stralcio – la segnalazione in centrale rischi va limitata al solo importo non recuperato

5 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Le disposizioni, di natura amministrativa, dettate dal Bankitalia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale Rischi (CR) prevedono che il creditore, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione. Specifica, infatti, la circolare numero 139 dell'11 febbraio 1991 (14° aggiornamento) al secondo capitolo, paragrafo 5.5, che devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto [ ... leggi tutto » ]


Centrale rischi » e’ illegittima la segnalazione dopo l’accettazione del piano di rientro da parte della banca

27 Febbraio 2014 - Andrea Ricciardi


E' illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi dopo l'accettazione del piano di rientro da parte della banca La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi, infatti, richiede la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 3165/14. Se l'istituto di credito accetta il piano di rientro la segnalazione in centrale rischi è illegittima Come noto, la Centrale Rischi (CR) è il servizio informativo attivo presso la Banca d'Italia finalizzato alla raccolta dei dati relativi al credito che gli intermediari, al termine di un determinato periodo di tempo (normalmente la comunicazione deve essere fatta ogni mese) vantano nei confronti dei propri clienti. Tale sistema ha come obiettivo ultimo il rafforzamento della stabilità finanziaria dell'intero sistema creditizio, attuato attraverso il monitoraggio costante delle situazioni di [ ... leggi tutto » ]


Elenchi italiani dei cattivi pagatori, dei debitori insolventi e dei crediti inesigibili o in sofferenza

9 Luglio 2013 - Ornella De Bellis


Elenchi italiani dei cattivi pagatori - Centrali Rischi (CR) BANKITALIA E SIA Fra i sistemi di informazioni creditizie (spesso indicati con il termine SIC o anche Centrali Rischi) operanti in Italia, che registrano segnalazioni relative ai cattivi  pagatori (ovvero debitori non puntuali nel pagamento delle  rate di mutui e prestiti in genere) ai debitori inadempienti o insolventi e ai crediti inesigibili o in sofferenza vanno ricordati: la Centrale Rischi della Banca d'Italia, contenente informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro (Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza inglobando la CRIC - Centrale Rischi Importo Contenuto - sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo "ridotto") la Centrale Rischi della SIA (Società Interbancaria per l'Automazione), che detiene informazioni sui debiti fra i 31.246 e i 74.990 euro. A queste si aggiungono le [ ... leggi tutto » ]