debiti credito consumo tutela debitore - piano del consumatore


Il recesso di pentimento dal contratto di credito – 14 giorni per esercitarlo

10 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito collegato all'acquisto di un bene senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio: il giorno della conclusione del contratto di credito; il giorno in cui il consumatore riceve il prospetto con le condizioni contrattuali, se tale giorno è posteriore a quello indicato al punto precedente. Infatti, Il decreto legislativo numero 141/2010 ha introdotto l'articolo 125-ter testo unico bancario che attribuisce espressamente al consumatore il diritto di recedere dal contratto di finanziamento, collegato all'acquisto di un bene, entro quattordici giorni dalla sua stipulazione, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento ( “recesso di pentimento”). Inoltre, la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo e inadempimento del fornitore – la finanziaria deve rimborsare il consumatore

8 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Nei finanziamenti collegati al consumo, nel caso di grave inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Viene dunque attribuita rilevanza al collegamento negoziale intercorrente tra contratto di vendita e finanziamento finalizzato all'acquisto del bene compravenduto, con la conseguenza che la validità, l'efficacia o l'esecuzione dell'uno influisce sulla validità, efficacia o esecuzione dell'altro. Questo è l'orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2742 del [ ... leggi tutto » ]


Cattivi pagatori credito al consumo e tutela del consumatore – domande e risposte (parte seconda)

28 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Che cosa avviene quando si acquista un bene o un servizio grazie ad un finanziamento? Avviene che il debitore stabilisce con una banca o con una società finanziaria una dilazione di pagamento destinata all'acquisto di un bene o un servizio. Pagherà a rate al finanziatore. La banca o società finanziaria pagherà subito l'intera somma al venditore. Il venditore consegnerà subito il bene o servizio al debitore. Si aprono quindi tre distinti rapporti: uno tra debitore e finanziaria; uno tra consumatore e commerciante; uno tra la finanziaria e il commerciante indicato come beneficiario del finanziamento. Questo tipo di finanziamento, quando riguarda solo i consumatori persone fisiche per soddisfare bisogni di acquisto delle famiglie, al di fuori di ogni attività professionale, prende il nome di credito al consumo. Così come avviene per i mutui, i fidi, e i leasing, anche tutte le operazioni di credito al consumo danno luogo ad una serie [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo e tutela del consumatore

31 Luglio 2013 - Giovanni Napoletano


Credito al consumo - Il diritto di adempimento anticipato Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto di credito al consumo senza penalità; non è ammesso il patto contrario.  Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito. In particolare, l'equa riduzione del costo complessivo del credito comporta che il consumatore è tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, al pagamento di un compenso per il creditore non superiore all'uno per cento del capitale residuo. Nel caso di restituzione anticipata, l'importo del capitale residuo da restituire, qualora non sia evidenziato nel contratto, si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute e rimborsate alla data della restituzione; il tasso di interesse da utilizzare per il [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – domande e risposte sulla normativa

29 Luglio 2013 - Giovanni Napoletano


Chi concede il credito al consumo nella forma del prestito? Il credito al consumo è concesso nella forma del prestito dalle banche e dagli intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari possono - come le banche - concedere credito in varie forme (credito al consumo, mutuo, locazione finanziaria ecc.); a differenza delle banche, non possono raccogliere depositi. Gli intermediari finanziari che concedono il credito al consumo sono iscritti: a) nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 (di seguito, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi; b) nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, tenuto dalla Banca d'Italia. Gli elenchi sono pubblici e disponibili su Internet. I soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nei citati elenchi non possono concedere prestiti ai consumatori; diversamente, sono perseguibili penalmente ai sensi dell'articolo [ ... leggi tutto » ]