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Credito al consumo – il contratto

26 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


La durata di un contratto stipulato per credito al consumo è rimessa alla libera determinazione delle parti La rata (in genere mensile) prevista nel contratto di credito al consumo costituisce l'importo che il consumatore versa alla banca o all'intermediario finanziario per la restituzione del prestito. Essa è composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell'applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili. Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell'andamento dei rapporti tra banca e consumatore. Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l'applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – il contratto (sintesi)

22 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


Credito al consumo – il contratto in sintesi Quando il consumatore decide di accedere al credito al consumo per l'acquisto di un bene o servizio, deve firmare un contratto specifico, oltre a quello d'acquisto (se previsto). È necessario, quindi, tenere presente che il contratto di acquisto e il contratto di finanziamento sono distinti. Il contratto di acquisto riguarda il consumatore e il venditore, il contratto di credito al consumo invece, è tra il consumatore e la banca, o la finanziaria, che eroga il prestito. Il contratto di credito al consumo deve avere una serie di requisiti previsti dalla legge. Deve essere redatto per iscritto, altrimenti è da considerarsi nullo, e una copia, compilata intutte le sue parti, deve essere consegnata al cliente - consumatore. Nel contratto, inoltre, non devono mai mancare una serie di elementi: l'indicazione del nome della banca o della finanziaria cheeroga il finanziamento; i dati identificativi del [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – domande e risposte

21 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


Credito al consumo - Italiani da formiche a cicale Fino a qualche anno fa la maggior parte degli Italiani, da sempre considerati come un popolo di formichine dedito agli investimenti sicuri, accedeva al credito al consumo solo per far fronte a spese straordinarie. Oggi, invece, la situazione è cambiata: contrarre piccoli debiti è diventato uno stile di vita, basti pensare che nel 2005 il credito al consumo ha riguardato ben 7.000.000 di famiglie. Così, in poco tempo, gli italiani si sono adeguati alla nuova dottrina del credito al consumo e sono passati dagli acquisti importanti fatti a rate, come la macchina o i grandi elettrodomestici, a quelli più comuni come telefonini, personal computer, vacanze ecc. Il credito al consumo è una forma di finanziamento (prestito) riservata esclusivamente al consumatore (e quindi sono esclusi prestiti a tutti coloro che agiscono per la propria attività professionale) e finalizzato all'acquisto di beni o [ ... leggi tutto » ]


Cambiali per un contratto di finanziamento che va disdetto

15 Novembre 2012 - Simone di Saintjust


Contratto a cambiali Devo disdire un contratto perchè il prodotto consegnato è difettoso. Il contratto prevedeva pagamento in cambiali, che sono state firmate per 3 anni. Volevo sapere, se con la disdetta del contratto si potevano disdire anche le cambiali visto che non usufruisco piu del servizio. Contratto di finanziamento In genere, quando il rapporto è fra professionisti e non fra consumatore e professionista, il contratto di finanziamento è sempre disgiunto dal contratto di fornitura del bene o del servizio. Così che la disdetta del servizio non implica, in modo automatico, l'estinzione del debito. [ ... leggi tutto » ]


Il debitore ed il testo unico bancario

14 Marzo 2012 - Giovanni Napoletano


Il debitore ed il testo unico bancario » Ipoteca, parziale liberazione ed estinzione Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Così come non possono essere revocati pagamenti effettuati dal debitore fallito a fronte di crediti fondiari. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Il debitore ed il testo unico bancario » Decadenza dal beneficio del termine per ritardi nel pagamento delle rate con risoluzione del contratto di mutuo o di finanziamento La banca può invocare come causa di [ ... leggi tutto » ]