costituzione in mora


Costituzione in mora del debitore – la notifica

16 Luglio 2014 - Paolo Rastelli


L'atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Nel caso in cui l'atto di costituzione in mora sia inoltrato con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del debitore può essere provata anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. Questo perché la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza. Questo l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 26708/13. [ ... leggi tutto » ]


Prescrizione per la risoluzione del contratto di vendita di un bene affetto da vizi

21 Maggio 2014 - Giovanni Napoletano


Il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di vendita si prescrive comunque, per il compratore di un bene affetto da vizi, nel termine di un anno dalla consegna del bene. La prescrizione di tale diritto può essere interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora. E vale anche per i vizi occulti, quelli, cioè, che si manifestano dopo un certo periodo di uso. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero numero 10965 del 19 maggio 2014. [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo e inadempimento del fornitore – la finanziaria deve rimborsare il consumatore

8 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Nei finanziamenti collegati al consumo, nel caso di grave inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. Viene dunque attribuita rilevanza al collegamento negoziale intercorrente tra contratto di vendita e finanziamento finalizzato all'acquisto del bene compravenduto, con la conseguenza che la validità, l'efficacia o l'esecuzione dell'uno influisce sulla validità, efficacia o esecuzione dell'altro. Questo è l'orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2742 del [ ... leggi tutto » ]


L’inadempimento e la mora del debitore » piccolo prontuario

30 Gennaio 2014 - Gennaro Andele


L'inadempimento del debitore Inadempimento e mora del debitore: cosa significano queste brutte parole? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo. Inadempimento dell'obbligazione Una volta nata un'obbligazione tra due parti, si sa, si è costretti ad eseguire la relativa prestazione. Ma cosa accade se la prestazione non è eseguita o non eseguita secondo quanto si era promesso? In questi casi si ha l'inadempimento dell'obbligazione, la quale potrà far nascere una responsabilità per i danni subiti dal creditore. Il debitore inadempiente sarà quindi tenuto al risarcimento dei danni subiti dal creditore. Andiamo con ordine considerando i due articoli fondamentali dedicati all'argomento, e precisamente l'articolo 1218 del codice civile, che parlando di responsabilità nell'adempimento, chiarisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'altro è e [ ... leggi tutto » ]


Condominio » valido il decreto ingiuntivo emesso venti giorni dopo la messa in mora

24 Gennaio 2014 - Gennaro Andele


E' valido il decreto ingiuntivo contro il condomino, per le spese, emesso venti giorni dopo dalla preventiva costituzione in mora. È valido il decreto ingiuntivo contro il condomino, per le spese, emesso venti giorni dopo dalla preventiva costituzione in mora: l'opponente può formulare la domanda di annullamento dell'atto per il vizio intrinseco «in ordine alla pretesa d'immediato» anziché procrastinato pagamento. Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 1444/14. Regolamento di condominio: decreto ingiuntivo e messa in mora Con la pronuncia citata nel precedente paragrafo, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un condomino. Lo stesso era presentato per tentare di stravolgere la decisione della Corte di appello di Trieste, la quale aveva bocciato l'opposizione a un decreto ingiuntivo relativo alle spese in favore del condominio. La linea di difesa dell'inquilino era fondata sul fatto che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, perchè, come previsto [ ... leggi tutto » ]