contenzioso tributario


La sospensione dell’atto impugnato nel contenzioso tributario

6 Gennaio 2016 - Giovanni Napoletano


Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti. Il collegio, sentite le parti provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. Funzione essenziale della sospensione dell'atto impugnato è paralizzare temporaneamente gli effetti pregiudizievoli dello stesso, [ ... leggi tutto » ]


Cartelle esattoriali di equitalia – arriva la mediazione obbligatoria con il ricorso in commissione tributaria

6 Gennaio 2016 - Gennaro Andele


Dal primo gennaio 2016, è diventata obbligatoria la mediazione tributaria in materia di controversie riguardanti le cartelle esattoriali di Equitalia per vizi propri, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, le iscrizioni di ipoteche sugli immobili; beninteso, quando siano in gioco debiti iscritti a ruolo di natura tributaria. Il procedimento di reclamo/mediazione è stato ulteriormente semplificato. Il ricorso produrrà infatti gli effetti di un reclamo, e potrà contenere una proposta di mediazione (opzionale) con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In sostanza, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente in presenza del ricorso, senza più l'istanza di reclamo che era prevista dalla disciplina previgente. Con il ricorso alla cartella esattoriale, dunque, si introduce una fase di contraddittorio fra contribuente e Ufficio, finalizzata alla revisione dell'atto da parte di Equitalia o alla definizione alternativa della controversia, potendo le parti addivenire ad un accordo di mediazione – sia su iniziativa del contribuente che di [ ... leggi tutto » ]


Il reclamo e la mediazione dopo la riforma del processo tributario

6 Gennaio 2016 - Giorgio Valli


Il reclamo e la mediazione dopo la riforma del processo tributario - il testo delle disposizioni in vigore da gennaio 2016 Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i comproprietari di una singola particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Il ricorso non [ ... leggi tutto » ]


Contenzioso tributario – esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e giudizio di ottemperanza

6 Gennaio 2016 - Giovanni Napoletano


A far data dal primo giugno 2016, le sentenze di condanna (anche non passate in giudicato) al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notifica. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'amministrazione, alla prestazione di idonea garanzia. [ ... leggi tutto » ]


Le spese di giudizio dopo la riforma del processo tributario

6 Gennaio 2016 - Giorgio Valli


Le spese di giudizio nel processo tributario - Sono interamente a carico della parte soccombente Con la legge delega (23/2014) conferita al governo, l'esecutivo ha modificato le norme riguardanti le spese di giudizio nel contenzioso tributario. In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, mentre la possibilità per la commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le medesime spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. In altri termini, in ossequio alla tutela del diritto di difesa, la regola generale deve essere che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali. E' stato anche recepito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza 373/15) secondo la quale la parte soccombente deve individuarsi in quella che, con il [ ... leggi tutto » ]