condominio


Per contestare gli oneri condominiali posti a proprio carico, iinutile opporsi al decreto ingiuntivo, bisogna impugnare la delibera assembleare di approvazione e ripartizione della spesa

23 Aprile 2017 - Giorgio Martini


La delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino ricorrente a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. Le censure avverso le delibere dell'assemblea del condominio possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice soltanto nel giudizio che segue all'impugnativa della delibera stessa e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il controllo del giudice è limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera. Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nell'ipotesi in cui l'amministratore del condominio chieda ed ottenga un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione [ ... leggi tutto » ]


La compiuta giacenza vale anche per la notifica del verbale della delibera condominiale agli assenti

24 Gennaio 2017 - Simone di Saintjust


Poiché il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare le delibere dell'assemblea condominiale decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, qualora il plico diretto a questi ultimi, contenente il verbale della deliberazione, non sia lasciato al loro indirizzo ma depositato nell'ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Questa la decisione adottata dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 25791/2016. [ ... leggi tutto » ]


Qualsiasi condomino ha il diritto di ottenere dalla banca un estratto del conto corrente condominiale

11 Gennaio 2017 - Simonetta Folliero


L'articolo 1229, settimo comma, del codice civile dispone che L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Le banche, hanno interpretato la norma del codice civile, sopra menzionata, nel senso che l'amministratore è l'unico soggetto legittimato ad ottenere copia della documentazione relativa al conto corrente condominiale, con conseguente esclusione del diritto di accesso alla documentazione stessa in capo ai singoli partecipanti al condominio. Opponendo un netto rifiuto a qualsiasi condomino chiedesse di prendere visione della rendicontazione periodica relativa al conto corrente condominiale. Non sembra, tuttavia, essere concorde con tale interpretazione l'Arbitro Bancario Finanziario: con la decisione 7960/2016, il Collegio ha [ ... leggi tutto » ]


Riforma del condominio e distacco da impianto centralizzato di riscaldamento e raffreddamento

18 Novembre 2016 - Giorgio Martini


La riforma del condominio ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell'assenza di notevoli squilibri e di assenza di aggravi per i condomini che continueranno a servirsi dell'impianto condominiale. L'onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno soltanto nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza [ ... leggi tutto » ]


Il termine per l’impugnazione delle delibere condominiali da parte del condomino assente decorre dalla data del recapito al suo indirizzo del verbale dell’assemblea

8 Settembre 2016 - Giorgio Martini


La contestazione di una delibera condominiale, da parte del condomino assente ai lavori dell'assemblea, va esperita con citazione notificata al condominio nel termine perentorio di 30 giorni. Infatti, il condomino assente che intende procedere in sede giudiziale per impugnare la delibera adottata dall'assemblea condominiale è innanzitutto obbligato a tentare preventivamente la conciliazione davanti ad un ente accreditato presso il Ministero della Giustizia. Solo in caso di mancato accordo in sede di conciliazione, la delibera può essere impugnata innanzi al giudice. La comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell'assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale (30 giorni) di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d'assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Più in particolare, per l'individuazione del momento di decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere condominiali, [ ... leggi tutto » ]