La notifica per compiuta giacenza


Lettera diffida ad adempiere

10 Febbraio 2011 - Simone di Saintjust


Il fatto che Lei non abbia mai ritirato raccomandate purtroppo non aiuta, difatti la raccomandata non ritirata e ritornata al mittente dopo il periodo di compiuta giacenza, vale a tutti gli effetti come compiuta notifica al debitore. In caso di un sollecito di pagamento non ritirato, questo interrompe ugualmente i termini di prescrizione del debito (che comunque nel caso in questione sono decennali). Riguardo al debito, il Suo debito è stato ceduto, e con le società cessionarie si possono notoriamente concludere ottime trattative per il rientro.  Sicuramente non avrà difficoltà a farsi approvare un piano di rientro, tuttavia Le sarebbe più conveniente, potendo, un saldo e stralcio. [ ... leggi tutto » ]


Notifica degli atti tributari nulla senza l’invio della raccomandata informativa

27 Dicembre 2010 - Giorgio Valli


Notifica degli atti tributari nulla senza l'invio della raccomandata informativa Obbligatoria una raccomandata informativa che renda noto il destinatario dell'avvenuto recapito dell'atto tributario, nel caso in cui la consegna sia effettuata a persona diversa. In assenza, la notifica dell'atto tributario è insabilmente nulla. Raccomandata informativa nella procedura di notifica degli atti tributari Questo il principio applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza numero 35 del 28 giugno 2010. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente che si era visto notificare una cartella di pagamento per € 81.576,78 a seguito di avviso di accertamento. Il contribuente ha impugnato la cartella eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto questo era stato consegnato alla moglie e non gli era stata inviata la raccomandata informativa prevista dall'articolo 60, DPR 600/1973 così come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito con modificazioni [ ... leggi tutto » ]


Scandalosa dichiarazione di notifica

2 Dicembre 2010 - Simone di Saintjust


Oggi 1/12/2010 mi è stata notificata un'infrazione (autovelox) commessa il 17.08.2010. Poichè per le infrazioni commesse a partire dal 14.8.2010 il tempo disponibile alla polizia per notificare la multa è 90 giorni, ero tutto contento avendo un valido motivo di ricorso (notifica in 106 gg., cioè oltre i termini). Rimango scandalizzato nel leggere però che la notifica avverrebbe "quando l'accertatore consegna il plico alle poste". Questi sch****i dichiarano nel verbale di aver spedito il plico il 14.10.2010, in tempo, e sarebbero poi le poste ad averci messo oltre un mese e mezzo. Si può fare ricorso lo stesso ? Come fanno a dimostrare che l'invio del plico è del 14.10 ? Non è incredibile una cosa del genere (se mi arriva una multa dopo 3 anni ma nel verbale scrivono che l'hanno spedita subito han ragione loro ? Ma si scherza ??) La Cassazione nella sentenza numero 13970 del 26.07.2004 [ ... leggi tutto » ]


Cartelle esattoriali – la prescrizione non si rileva d'ufficio

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Lo vogliamo fare il calcolo sulla prescrizione eventuale? O è inutile, perchè se anche ci accorgessimo della prescrizione poi dovremmo darcela sui denti? La prescrizione non si rileva d'ufficio. Un modo elegante della PA per dire “se te ne accorgi bene, altrimenti ti ho fregato come un volgare piazzista con il gioco delle tre carte …”. Perchè avremmo dovuto far ricorso nel 2002 e nel 2005. Ora è tardi e ripensarci ci può solo mettere di cattivo umore. E dunque ragionare sulla prescrizione non serve a niente. Ci resta il difetto di notifica dell'atto da cui si forma la cartella esattoriale. Ed allora, recarsi in regione o all'ADE (per le regioni che hanno con l'ADE convenzione per la riscossione del bollo) e chiedere copia conforma delle relate di notifica degli avvisi di pagamento del bollo. In pratica bisogna verificare se l'indirizzo alla data dell'invio era quello giusto. E qui è [ ... leggi tutto » ]


Individuare il cessionario del proprio debito

19 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Deve restare in attesa di una eventuale richiesta di rimborso da parte di qualche società di recupero a cui è stato ceduto il credito. Se proprio non ha niente di meglio da fare può contattare la finanziaria originaria, farsi dire a chi aveva ceduto il suo credito e via di questo passo fino ad arrivare all'effettivo attuale creditore. Ma a me sembra un suicidio. La prescrizione interviene dopo 10 anni dall'ultima comunicazione di messa in mora inoltrata dal creditore avente titolo, che sia stata correttamente notificata al debitore, anche per compiuta giacenza. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]