come non pagare i debiti


Separazione – la prescrizione quinquennale riguarda il rateo mensile non il mantenimento

13 Aprile 2011 - Antonella Pedone


In materia di separazione e divorzio, la prescrizione quinquennale non riguarda il diritto al mantenimento. La prescrizione riguarda, invece, la singola rata dovuta ogni mese, in cinque anni dalla scadenza. Il diritto all'assegno divorzile ed il diritto all'assegno di mantenimento sono imprescrittibili. Ciò che si prescrive sono, è bene ribadirlo, i singoli ratei dell'assegno. In particolare, il diritto alla corresponsione dei singoli ratei si prescrive a decorrere dalle singole scadenze, e non a decorrere da un unico termine (la data della sentenza), trattandosi di una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche (Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, numero 23462). La Cassazione ha pure affermato che il termine di prescrizione dei ratei mensili è di 5 anni, ai sensi dell'articolo 2948 del Codice civile. La prescrizione può essere interrotta con le modalità previste dall'articolo 2943 del Codice civile. È quindi sufficiente una lettera raccomandata che valga [ ... leggi tutto » ]


Prescrizione delle fatture commerciali

10 Marzo 2011 - Simone di Saintjust


Il termine di prescrizione per le fatture commerciali è di cinque anni dall'emissione Si possono certamente richiedere gli interessi. Per il loro calcolo, se c'è un contratto scritto possono essere previsti convenzionalmente (nei limiti della legge 108/96). Se non c'è un contratto, ed il rapporto è fra imprese, si applica il disposto della legge 231/2002. Se il rapporto è fra impresa e privato, e non vi è contratto scritto, si applica l'interesse legale. Per fare una domanda agli esperti vai al forum. [ ... leggi tutto » ]


Debiti e società di recupero crediti – consigli da seguire se si decide di pagare 

18 Febbraio 2011 - Chiara Nicolai


Debiti e società di recupero crediti – consigli da seguire se si decide di pagare  Gentile debitore, se proprio ha intenzione di pagare, segua questi consigli: innanzitutto lei deve accertarsi che il soggetto a cui effettua i pagamenti sia legittimato alla riscossione del debito. Occorre dunque che le venga trasmessa copia conforme della documentazione attestante la cessione dei diritti dal creditore originario al soggetto giuridico con cui sta perfezionando il concordato. Le comunicazioni di avvenuta cessione del credito Il debitore ha diritto ad essere informato dell'avvenuta cessione del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo. Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto, inclusi privilegi, garanzie reali [ ... leggi tutto » ]


Prescrizione dei crediti di lavoro

30 Dicembre 2010 - Antonella Pedone


I diritti dei lavoratori (retribuzione, tfr, risarcimento per mancato versamento dei contributi, etc.) vanno esercitati entro certi termini di prescrizione, altrimenti si estinguono Il lavoratore deve agire per la tutela dei propri diritti entro determinati temini di prescrizione, stabiliti dalla legge. Se il lavoratore rimane inerte, una volta decorso il termine di prescrizione, il diritto "si estingue". Va precisato che se il lavoratore agisce in giudizio dopo che sia decorso il termine di prescrizione, sarà comunque onere del datore di lavoro eccepire l'avvenuta prescrizione. Se il datore solleva tempestivamente l'eccezione di prescrizione, il ricorso del lavoratore verrà rigettato. Qualora tuttavia il datore non sollevi tempestivamente tale eccezione, la domanda del lavoratore potrà essere accolta, se il suo diritto risulterà fondato nel merito. La legge prevede i seguenti termini di prescrizione: cinque anni per i crediti aventi natura retributiva (retribuzione mensile, quindicinale, settimanale oppure per le mensilità aggiuntive), in base all'articolo [ ... leggi tutto » ]


Decreto ingiuntivo – termini per opposizione

10 Dicembre 2010 - Simone di Saintjust


L'opposizione al decreto ingiuntivo può essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario che, a sua volta, deve notificare l'avviso dell'opposizione al cancelliere, perché lo annoti sull'originale del decreto. Ciò entro il termine fissato nel decreto, che di solito è di 40 giorni (analogo a quello ordinario per adempiere). Ci si può opporre per motivazioni di merito (debito già pagato o inesistente, cosa già consegnata, etc.) oppure, per vizi di notifica del decreto, con documentazione di quanto si sostiene. Nell'opporsi all'obbligo oggetto del decreto (pagare o consegnare), si possono sollevare anche questioni collegate, che ovviamente siano rilevanti in merito alla confutazione dell'obbligo stesso (di pagare o consegnare). Il giudizio si svolgerà secondo il procedimento ordinario, come una causa civile, davanti al giudice a cui ci si è rivolti. I termini di comparizione sono ridotti della [ ... leggi tutto » ]