avviso di accertamento multa e cartella esattoriale - notifica a portiere


Cartella esattoriale per multa notificata in ritardo e non contestata

5 Ottobre 2012 - Genny Manfredi


Ricevuta una cartella esattoriale per una multa Ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa rilevata il 31.08.2008, la quale mi è stata notificata il 09.05.2009. Quindi oltre i termini. Solo che io non ne ho mai avuto notizia poichè è stata a quanto pare ritirata dalla portineria dove abitavo. avrei fatto ricorso ma non l'ho potuto fare, ho visto la cartella di notifica firmata dalla custode quindi do per assodato che sia successo, ma a me non è mai stata consegnata. Ora in data 22.05.2012 ho ricevuto una cartella da equitalia per il pagamento dell'infrazione in oggetto. Posso fare qualcosa o non c'è nessun presupposto per nessun ricorso? Cartella esattoriale a mezzo posta: delucidazioni Nel caso di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o [ ... leggi tutto » ]


La notifica degli atti a mezzo del servizio postale

29 Luglio 2012 - Giorgio Valli


La notifica degli atti può eseguirsi anche a mezzo posta La notifica degli atti può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (articolo 149 codice procedura civile e legge 890/82). In tale evenienza, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica (relata) sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento: quest'ultimo è allegato all'originale. Tale forma di notifica si svolge pertanto con la collaborazione di due pubblici ufficiali: l'ufficiale giudiziario e l'agente postale. Nell'effettuare questa particolare forma di notifica l'ufficiale giudiziario deve: utilizzare speciali buste e moduli e avvisi di ricevimento tutti di colore verde; scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il [ ... leggi tutto » ]


Notifica cartella esattoriale al portiere – valida solo in assenza di destinatario e suoi familiari

16 Febbraio 2011 - Antonella Pedone


Notifica al portiere - La relata deve riportare la motivazione per cui l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad altri soggetti legittimati a riceverlo Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio. Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge numero 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico. In particolare l'articolo 7 della Legge numero 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell'ordine: i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: "… In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato [ ... leggi tutto » ]


E’ possibile e come è regolata la notifica della multa a soggetti terzi?

21 Ottobre 2008 - Giuseppe Pennuto


Salve, mi è stata notificata una multa attraverso la consegna ad un mio vicino di casa.  La cosa è lecita o posso impugnare il verbale? Grazie per una risposta sollecita Maurizio Bencivenga, Roma La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi: persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace; gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda), purchè non minori di 14 anni o palesemente incapaci; il portiere dello stabile; i vicini di casa che accettino il ricevimento; [ ... leggi tutto » ]


Conseguenze di un verbale nullo sull’efficacia della sanzione

16 Giugno 2008 - Giuseppe Pennuto


La notifica della multa va effettuata entro 90 giorni Nel caso di contestazione immediata dell'infrazione, la notifica avviene attraverso la consegna diretta del verbale al presunto trasgressore. Altrimenti, quando non è possibile contestare immediatamente l'infrazione, attraverso la consegna del verbale al domicilio del proprietario del veicolo, entro 90 giorni dalla data in cui si ritiene sia stata commessa l'infrazione. Contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada Nel caso di contestazione immediata dobbiamo sempre verificare che: nel verbale consegnato dopo la contestazione immediata sia presente la firma dell'agente accertatore. Se manca la firma, la notifica deve ritenersi come mai avvenuta e la sanzione è. pertanto, inefficace. l'agente accertatore abbia consegnato al presunto trasgressore il verbale redatto al momento in cui contesta la multa. Se non lo ha fatto, la notifica del verbale deve essere ritenuta mai avvenuta. Un eventuale atto notificato successivamente al domicilio del presunto trasgressore è già viziato dalla [ ... leggi tutto » ]