cartella esattoriale


Cartella esattoriale – spese di notifica, aggio di riscossione, interessi di mora

3 Settembre 2013 - Simone di Saintjust


Per alcuni enti creditori la legge ha introdotto nuovi atti che sostituiscono la cartella esattoriale: l'avviso di addebito dell'Inps, che dal 1° gennaio 2011 ha preso il posto della cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale; l'accertamento esecutivo, che dal 1° ottobre 2011 ha sostituito in parte la cartella per i crediti erariali. L'accertamento esecutivo è stato successivamente esteso dal legislatore anche ai crediti dell'Agenzia delle dogane. La cartella esattoriale è il documento che Equitalia invia ai debitori su incarico dell'ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Comuni convenzionati ecc.) in cui sono riportate tutte le informazioni utili. Tra queste: l'ente che richiede il pagamento; il nominativo del debitore; la somma da versare; le procedure che Equitalia attiverà in caso di mancato pagamento nel termine dei 60 giorni. Nella cartella esattoriale si trovano, inoltre, il dettaglio degli interessi, delle sanzioni e di tutte le altre spese, le indicazioni di [ ... leggi tutto » ]


Cartella esattoriale non pagata – avvisi e solleciti al debitore

3 Settembre 2013 - Simone di Saintjust


Il debitore viene informato in anticipo, con opportune comunicazioni, in merito a ogni azione che Equitalia per legge dovrà compiere per recuperare quanto dovuto. Il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di ‘promemorià che viene inviato a chi ha un debito fino a 10 mila euro con l'invito a mettersi in regola con i pagamenti. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito. Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente. Il preavviso d'ipoteca invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, [ ... leggi tutto » ]


La vendita dei beni pignorati da equitalia

2 Settembre 2013 - Carla Benvenuto


La vendita dei beni pignorati é effettuata a cura di Equitalia, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento esattoriale presso terzi di cose o somme di denaro

2 Settembre 2013 - Carla Benvenuto


Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, Equitalia può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute. Nelle richieste formulate è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali. Il pignoramento dei beni del debitore in possesso di terzi può essere effettuato direttamente da Equitalia, che rivolge al terzo un ordine di consegna, entro trenta giorni, di tali beni. [ ... leggi tutto » ]


Quando il pignoramento di stipendi e pensioni è effettuato direttamente da equitalia

2 Settembre 2013 - Carla Benvenuto


Le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la misura di un quinto, se le somme dovute a titolo di pensione, di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. Per quanto riguarda in particolare le pensioni, l'importo al netto della quota pignorata non può essere inferiore al minimo vitale. Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo [ ... leggi tutto » ]