cancellazione protesto


Cancellazione protesto cambiali per erronea o illegittima levata del protesto

15 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


La domanda di cancellazione del protesto cambiali può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente La domanda di cancellazione del protesto cambiali può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito. La richiesta di cancellazione per erroneità si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell'ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell'istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell'errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell'ufficiale levatore o del funzionario dell'istituto di credito, che esplicita l'errore commesso. La richiesta di cancellazione per illegittimità riguarda tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla legge. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le tipologie dei casi più frequenti: la levata del protesto avvenuta oltre i [ ... leggi tutto » ]


Annotazione protesto cambiali per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Ai sensi dell'articolo 4 legge 12.02.1955, numero 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell'effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto - (cancellazione per riabilitazione)" Modulo (facsimile) di domanda (1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d'identità del medesimo. (2) Il versamento può essere effettuato [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali – istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione" La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali

20 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali - Deposito voncolato Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali. Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del "certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (articolo 9, DPR 290/1975). Modulo (facsimile) di domanda Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell'utente firmato dall'avente diritto - il firmatario [ ... leggi tutto » ]


Protesti – come procedere d’urgenza per la cancellazione

9 Giugno 2012 - Antonella Pedone


Procedura d'urgenza per la cancellazione dei protesti Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 della Legge numero 77/55 (come riformato dalla Legge numero 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP. nonchè sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo. Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio. Nel giudizio di legittimità la CCIAA soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato [ ... leggi tutto » ]