cambiale


Assegno – i termini di presentazione

7 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


L'assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l'ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L'assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, [ ... leggi tutto » ]


Assegno postdatato – un mezzo di pagamento non puo’ avere scadenza futura

6 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Un assegno è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca o la Posta) rivolge al trattario (cioè, alla Banca o alla Posta) perché paghi ad un terzo (o sé stesso). Essendo un mezzo di pagamento, l'assegno non può mai avere una scadenza futura:  è  sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l'uso dell'assegno quale strumento di credito:  a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l'accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l'assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione [ ... leggi tutto » ]


Assegno circolare – deve essere incassato entro 30 giorni dalla data di emissione

5 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. Esso é pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. L'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente. L'assegno circolare è emesso direttamente dalla Banca a fronte della copertura certa disponibile sul conto, versata al momento dal cliente richiedente o da un terzo anche non titolare di un conto corrente. Deve contenere la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l'indicazione del beneficiario e della data e luogo nel quale l'assegno è emesso, nonchè la sottoscrizione della banca emittente. L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione cai se si paga entro 60 giorni

2 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni Se abbiamo emesso quello che si indica comunemente come assegno "a vuoto" o "scoperto", possiamo in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Eviteremo così le sanzioni pecuniarie e la revoca di sistema, che consiste nell'ulteriore divieto di emettere assegni. Cosa stabilisce la legge in merito al pagamento tardivo degli assegni scoperti La legge 386/1990, modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 507, stabilisce che non si procede all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ( “revoca di sistema” attraverso l'iscrizione nell'archivio informatizzato della CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) se - per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria [ ... leggi tutto » ]


Cambiale – guida alla cambiale

31 Luglio 2013 - Chiara Nicolai


Cambiale – guida alla cambiale La cambiale è un titolo di credito all'ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata. Può essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il pagherò o vaglia cambiario). La cambiale tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (il traente) dà ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario). Il trattario può accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovrà essere pagato sia verso chi riceverà il documento dal primo creditore tramite girata. Chi ha dato l'ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l'accettazione che per il pagamento. Può esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilità per l'accettazione, ma non da quella per il pagamento (l'eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla). Ognuno [ ... leggi tutto » ]