cambiale


Il castelletto di sconto – di cosa si tratta

11 Luglio 2014 - Simonetta Folliero


Con il contratto di sconto (conosciuto anche con il termine di "castelletto di sconto"), la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Quanto, in particolare, allo sconto di cambiali, il codice civile prevede, per il caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata. Dunque, il cliente può disporre da subito della somma. Né tale efficacia del contratto è smentita dall'inciso “salvo buon fine”, il quale importa che, ove il terzo resti inadempiente, sorgerà in capo al correntista l'obbligo di restituzione dell'importo anticipato. Ciò in quanto lo sconto non è un mandato all'incasso, bensì l'operazione con cui la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell'interesse, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto (o, [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile scoperto » protesto obbligato?

30 Marzo 2014 - Ludmilla Karadzic


Parte della giurisprudenza sulla tematica indicata nel titolo ritiene che il protesto è presupposto necessario dell'azione che si esercita contro gli obbligati in via di regresso e pertanto, quando l'assegno non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario (è sicuramente il caso degli assegni di importo superiore a mille euro, non trasferibili in base alle norme antiriciclaggio) la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (articolo 45, comma 2, regio decreto 21.12.1933, numero 1736). La levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, un dovere di protezione che le [ ... leggi tutto » ]


La cambiale ipotecaria » di cosa si tratta

11 Dicembre 2013 - Gennaro Andele


La cambiale ipotecaria » Di cosa si tratta La cambiale ipotecaria è un titolo di credito cartolare garantito da ipoteca. Come tutti i titoli di credito cartolari, anche la cambiale ipotecaria incorpora i diritti e le obbligazioni che emergono dal documento cartaceo che la rappresenta, è di norma redatta su appositi moduli prestampati e deve rispondere ad esigenze di standardizzazione volte al renderla facilmente riconoscibile. Inoltre, la cambiale ipotecaria è una garanzia che offre al creditore il diritto, nel caso di mancato pagamento, di essere pagato con priorità rispetto ad altri creditori. Una delle principali caratteristiche della cambiale ipotecaria è la possibilità per questo titolo di circolare insieme al diritto di ipoteca, senza che tale diritto debba sottostare alle normali procedure di legge per essere trasferito. L'ipoteca, infatti, è iscritta a favore del possessore e si trasmette ai successivi possessori senza la necessità di annotare i trasferimenti sui registi immobiliari. [ ... leggi tutto » ]


Assegno – sbarrato postdatato e da accreditare

25 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Assegno sbarrato sulla facciata anteriore Quando l'assegno bancario presenta sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore, l'assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un'altra Banca. L'assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l'assegno può esser pagato alla banca indicata (articolo 40 regio decreto 1736/33). Assegno - Cosa comporta la clausola di non trasferibilità L'assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l'assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l'incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l'assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. Al fine [ ... leggi tutto » ]


Assegno – traente trattario e beneficiario

8 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Perché l'assegno bancario  sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali: l'indicazione della data e del luogo di emissione; la somma da pagare; la firma del traente dell'assegno; la denominazione di assegno bancario. Per riepilogare Il traente dell'assegno è chi emette l'assegno bancario. Il "trattario" è la banca presso la quale il traente di un assegno ha il proprio conto corrente. Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno bancario, una volta identificato dalla banca. Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno. Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." l'assegno bancario può essere girato unicamente per l'incasso a una banca. Per porre una domanda sull'assegno [ ... leggi tutto » ]