Difendersi con l'autotutela


Cartelle pazze ed autotutela

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Quello che poteva senz’altro fare era servirsi dell'autotutela già nel 2005, per segnalare alla Regione che nel 2008 non era proprietario del veicolo. Avrebbe ottenuto uno sgravio. Quello che può fare adesso è recarsi ancora negli uffici della Regione per chiedere un rimborso. Se poi preferisce affidarsi ad un avvocato per un ricorso è una sua scelta. Anche io ho uno spiccato tropismo per le soluzioni complicate a problemi semplici. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Non è possibile imputare i debiti ai congiunti del debitore

18 Settembre 2010 - Chiara Nicolai


Non è possibile che i debiti di suo fratello vengano girati a lei. Tuttavia le suggerisco di recarsi quanto prima nella cancelleria del Tribunale e verificare se l'errore è in capo all'ente impositore, con una iscrizione a ruolo “pazza”, o sia intervenuto successivamente con l'emissione di una cartella “pazza”. In ogni caso il Tribunale, riscontrato l'errore, potrà emettere provvedimento di sgravio o comunicare all'Esattore l'errore in cui è incorso. La discussione continua in questo forum. Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, accedi al forum. [ ... leggi tutto » ]


Ho ricevuto una multa per un veicolo che ho venduto da tempo

24 Ottobre 2008 - Giuseppe Pennuto


Ho appena ricevuto una multa per una automobile venduta più di due anni fa: l'infrazione è stata commessa in epoca posteriore all'avvenuta vendita. Come devo comportarmi? Vi sarei grato per una risposta. Ludovico Formisano, Massalubrense Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell'infrazione non era più proprietario nè obbligato solidale può comunicare la cosa all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell'atto di cessione o vendita del mezzo. L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, può rinnovare la notifica all'effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione. Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l'ufficio può procedere anche di propria [ ... leggi tutto » ]