atto di precetto


Opposizione all’esecuzione del debitore esecutato e del terzo pignorato – ammissibile anche oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto

21 Luglio 2015 - Carla Benvenuto


In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione – della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. L'opposizione a precetto con la quale il debitore sottoposto ad esecuzione deduce che una tra le somme chieste nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere ad esecuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un [ ... leggi tutto » ]


Il precetto deve far riferimento alla possibilità del debitore di intraprendere le procedure sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 cosiddetta salva suicidi)

29 Giugno 2015 - Ornella De Bellis


Il decreto legge 83/15 stabilisce che il precetto (evidentemente rivolto ai soggetti non fallibili) deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. In pratica, servendosi delle opzioni concesse al debitore sovraindebitato dalla legge 3/12. L'omissione del riferimento al possibile esercizio di tale facoltà, sarà deducibile dal debitore precettato con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile. [ ... leggi tutto » ]


Opposizione all’esecuzione da parte del terzo pignorato

5 Giugno 2015 - Tullio Solinas


Com'è noto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. Invece, con l'opposizione all'esecuzione, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni. L'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla notifica dell'atto. Non c'è termine, invece, per l'opposizione all'esecuzione. L'opposizione con cui si contesti il diritto del creditore di procedere esecutivamente in base al titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione, qualora si assuma l'integrale pagamento delle somme oggetto di assegnazione intervenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza, va [ ... leggi tutto » ]


Emissione decreto ingiuntivo – le spese legali sostenute successivamente non possono essere intimate tramite precetto

29 Maggio 2015 - Chiara Nicolai


Qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notifica, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria; infatti, una volta che l'obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto. A tale conclusione sono pervenuti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 9807/15. [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento immobiliare – il termine di efficacia decorre dalla data di notifica dell’atto e non da quella di trascrizione nei registri immobiliari

13 Maggio 2015 - Genny Manfredi


Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l'esecuzione. Perchè sia rispettato il termine di efficacia del precetto è sufficiente, quindi, che entro novanta giorni dalla notifica del precetto, venga notificato l'atto di pignoramento. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. Il termine di efficacia (novanta giorni) del pignoramento decorre dalla data di notifica dell'atto: in pratica ciò significa che entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare deve essere presentata l'istanza di vendita. Per quanto attiene il pignoramento immobiliare, lo scopo del processo di espropriazione è la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori procedente ed intervenuti. Per realizzare questo scopo è necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto. La trascrizione del [ ... leggi tutto » ]