assegno protestato


Assegno non trasferibile scoperto » protesto obbligato?

30 Marzo 2014 - Ludmilla Karadzic


Parte della giurisprudenza sulla tematica indicata nel titolo ritiene che il protesto è presupposto necessario dell'azione che si esercita contro gli obbligati in via di regresso e pertanto, quando l'assegno non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario (è sicuramente il caso degli assegni di importo superiore a mille euro, non trasferibili in base alle norme antiriciclaggio) la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (articolo 45, comma 2, regio decreto 21.12.1933, numero 1736). La levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, un dovere di protezione che le [ ... leggi tutto » ]


Assegni rubati o smarriti – chi deve essere protestato se la firma di traenza non è quella del correntista

11 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


Nel caso in cui le firme apposte sugli assegni non risultano apocrife, ma indicano nomi diversi da quelli dei titolari del conto, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che se, all'esito dell'esame esterno della firma di traenza, è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito non può limitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno (legge numero 349 del 1973, articolo 63, comma 1, numero 4 e articolo 1) perché è stato denunciato come rubato. La banca trattaria ha, infatti, l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno, ovvero che a nome di quest'ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa (Cass. 6006/2003). Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato – prescrizione dell’azione di regresso

28 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui (articolo 75 L.A.). Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. La normativa vigente subordina il regresso, esercitatile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione degli assegni protestati

21 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


Il pagamento tardivo dell'assegno protestato non comporta la cancellazione del protesto La normativa vigente, infatti, non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell'assegno dopo il protesto. Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi: dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dell'errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell'ufficiale levatore o dall'azienda di credito) nella levata del protesto; se sussistono particolari motivazioni che permettano di richiedere al Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto in base all'articolo 700 del codice di procedura civile. E' necessario l'intervento di un legale. La Camera di Commercio effettua la sospensione in seguito alla notifica del provvedimento del Tribunale; se sussistono le condizioni per poter ottenere dal Tribunale un decreto di riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 legge 108/1996. La Camera di Commercio effettua la cancellazione su domanda dell'interessato che deve anche fornire copia del decreto di riabilitazione. Al [ ... leggi tutto » ]


Assegno bancario – girate e protesto

15 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l'importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l'incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare. [ ... leggi tutto » ]