assegno constatazione equivalente


Assegno non trasferibile scoperto » protesto obbligato?

30 Marzo 2014 - Ludmilla Karadzic


Parte della giurisprudenza sulla tematica indicata nel titolo ritiene che il protesto è presupposto necessario dell'azione che si esercita contro gli obbligati in via di regresso e pertanto, quando l'assegno non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario (è sicuramente il caso degli assegni di importo superiore a mille euro, non trasferibili in base alle norme antiriciclaggio) la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (articolo 45, comma 2, regio decreto 21.12.1933, numero 1736). La levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, un dovere di protezione che le [ ... leggi tutto » ]


Pagamento tardivo dell’assegno – come evitare la revoca di autorizzazione e l’iscrizione in cai

14 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente (chi ha emesso l'assegno) nell'archivio CAI. L'iscrizione è effettuata: nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; nel caso di difetto di provvista, quando siano inutilmente trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione [ ... leggi tutto » ]


Cai centrale allarme interbancaria – la disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari scoperti

13 Agosto 2013 - Ludmilla Karadzic


CAI Centrale Allarme Interbancaria – la disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari scoperti Per debiti derivanti da assegni a vuoto o scoperti oggi, per fortuna, non si va in galera ma, fino ad una decina di anni, fa non era così! Infatti, solo con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati connessi all'emissione di assegni a vuoto o scoperti. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 numero 386, esistevano due fattispecie di reato: a) l'emissione di assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario (cioè, la Banca) punibile con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno; b) l'emissione si assegni bancari senza provvista, sanzionato con una multa da 300 mila lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi. Ed allora caliamo la nostra "lente d'ingrandimento" su questo Decreto Legislativo che, senza alcun dubbio, ha rappresentato, per il nostro paese, un bel [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione cai se si paga entro 60 giorni

2 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


Assegni scoperti – niente revoca e iscrizione CAI se si paga entro 60 giorni Se abbiamo emesso quello che si indica comunemente come assegno "a vuoto" o "scoperto", possiamo in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. Eviteremo così le sanzioni pecuniarie e la revoca di sistema, che consiste nell'ulteriore divieto di emettere assegni. Cosa stabilisce la legge in merito al pagamento tardivo degli assegni scoperti La legge 386/1990, modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 507, stabilisce che non si procede all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e alla revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ( “revoca di sistema” attraverso l'iscrizione nell'archivio informatizzato della CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) se - per gli assegni non pagati in tutto o in parte per assenza di provvista - viene effettuato il pagamento tardivo (e fornita alla banca trattaria [ ... leggi tutto » ]


Assegno » una guida completa – i presupposti su cui si si basa il funzionamento dell’assegno

16 Giugno 2013 - Annapaola Ferri


I presupposti su cui si basa il funzionamento dell'assegno L'assegno è uno strumento di pagamento con il quale il cliente titolare di un conto corrente dà alla propria banca una disposizione di pagamento; disposizione di pagamento che potrà essere a favore di una determinata persona (all'ordine) o al portatore. Giuridicamente si tratta di un titolo di credito (a vista) che ha valore di titolo esecutivo, quindi di strumento tramite il quale è possibile, in caso di mancato pagamento, agire direttamente sul patrimonio del debitore. I presupposti su cui si basa il suo funzionamento sono da una parte la disponibilità di denaro sul conto (considerando anche gli eventuali fidi) e dall'altra l'autorizzazione della banca all'emissione. Deve obbligatoriamente contenere: la denominazione di assegno inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; il nome della Banca emittente che deve pagare [ ... leggi tutto » ]