assegno - termini di presentazione


Assegno scaduto da due anni e il traente è deceduto – c’è qualche modo per incassarlo?

24 Febbraio 2020 - Simonetta Folliero


Ho un assegno postale scaduto da due anni, il redattore è morto, ma i soldi sono ancora sul conto esiste una procedura per incassarlo? Il Regio Decreto 1736/1933 (legge assegni) dispone, all'articolo 32, che l'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se è pagabile in un altro comune dello Stato e che I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data di emissione. Tuttavia l'articolo 35, sempre della legge assegni, dispone che l'eventuale ordine del traente di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine. Ma attenzione: l'articolo 35 della legge assegni deve essere letto nel senso che, scaduto il termine di presentazione, ove non sia stato revocato [ ... leggi tutto » ]


Assegno scaduto e traente deceduto » assegno privo della clausola non trasferibile – sanzioni

2 Settembre 2018 - Simonetta Folliero


Ho un assegno postale scaduto da due anni, il redattore è morto, ma i soldi sono ancora sul conto esiste una procedura per incassarlo? Il Regio Decreto 1736/1933 (legge assegni) dispone, all'articolo 32, che l'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se è pagabile in un altro comune dello Stato e che I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data di emissione. Tuttavia l'articolo 35, sempre della legge assegni, dispone che l'eventuale ordine del traente di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine. Ma attenzione: l'articolo 35 della legge assegni deve essere letto nel senso che, scaduto il termine di presentazione, ove non sia stato revocato [ ... leggi tutto » ]


Iscrizione in cai protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista

8 Settembre 2016 - Andrea Ricciardi


Iscrizione in CAI protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista Nell'articolo che segue, vogliamo chiarire al lettore quali sono le problematiche più frequenti che riguardano l'iscrizione alla Cai e le differenze/analogie nell'ambito di un assegno senza copertura o senza provvista: facciamo chiarezza. Innanzitutto, è bene chiarire che la Centrale d'Allarme Interbancaria è l'archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito irregolari cioè utilizzate in maniera non regolare oppure oggetto di furto o smarrimento. La CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie. In tale archivio sono raccolte: Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggetti che emettono assegni non coperti da fondi o privi di autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa); Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegni emessi privi di provvista e/o senza autorizzazione; La generalità dei soggetti a [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Ordine di revoca del pagamento per assegno bancario o postale – istruzioni per l’uso e controindicazioni

4 Ottobre 2014 - Ornella De Bellis


La revoca del pagamento di un assegno - come funziona La legge stabilisce che l'ordine di non pagare l'importo facciale dell'assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. Il trattario (la banca o Poste Italiane), sulla base del dettato normativo è libero di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del beneficiario che del traente (colui che ha emesso l'assegno) una volta provveduto al pagamento. Ricorre, invece, la responsabilità del trattario nei confronti del beneficiario, nell'ipotesi di rifiuto di [ ... leggi tutto » ]